Stabilità, le novità per le Casse

649

 Come è noto la legge 196/2009 ha introdotto la legge di Stabilità in sostituzione della “legge finanziaria”. Tale legge dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

 

Dal punto di vista delle casse di previdenza  la legge di Stabilità per il 2014 contiene alcune novità che devono essere valutate per il loro impatto. Fermo restando le diverse disposizioni di natura fiscale, che avranno delle ricadute sulla valorizzazione e costi dei patrimoni, e previdenziali, si segnalano in particolare le seguenti disposizioni.

 

I commi 388 e 389 prevedono il divieto di rinnovo dei contratti di locazione da parte di Pubbliche amministrazioni qualora l’Agenzia del demanio non abbia espresso parere non ostativo entro un determinato termine. L’Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti di locazione a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle suddette norme.

Per gli immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti e per gli immobili di terzi aventi causa dagli stessi fondi non trovano applicazione la norma sopra descritta e quella che concede la facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 120 del 2013). Il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto.

Il comma 417 invece sostituisce il comma 3 dell’art. 8 del DL 95/2012, in materia di riduzione della spesa per consumi intermedi, prevedendo che a decorrere dal 2014 le Casse di previdenza adempiano gli obblighi normativi di contenimento della spesa in oggetto, in via sostitutiva, effettuando un riversamento, in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell’anno 2010. Tale riversamento è stabilito come soluzione alternativa a tutti gli obblighi discendenti dalle norme vigenti, in materia di contenimento della spesa pubblica, che riguardino, in generale, le Amministrazioni comprese nell’elenco redatto annualmente dall’ISTAT ai fini dell’elaborazione del conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni.  Il versamento del 12 % non sostituisce le disposizioni vigenti in materia di personale. Tale disposizione si pone altresì in termini di specialità rispetto a quella contenuta in generale al comma 427 riguardante misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi delle Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 488 della legge di Stabilità per il 2014 contiene una norma di interpretazione autentica, in merito alla riforme previdenziali delle Casse adottate ai sensi del comma 763 dell’art. 1 della legge 296/2006, circa la legittimità ed efficacia di dette delibere. Esse si intendono legittimi ed efficaci, rispetto al contenzioso registrato in merito, a condizione che siano finalizzate ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.