Decreto 279, microcredito ai liberi professionisti

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“Anche i liberi professionisti, in quanto lavoratori autonomi, possono accedere al micro credito”. A chiarire la portata del Decreto 279/2014 è il consulente fiscale dell’ANMVI Giovanni Stassi: i liberi professionisti possono  beneficiarne “con le esclusioni stabilite dall’articolo 1 del decreto e cioè: a) i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni; b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità”.

All’articolo 2, il provvedimento- oltre a ribadire agevolazioni già a disposizione dei liberi professionisti come la deducibilità del 50% dei costi relativi all’aggiornamento professionale – contiene novità vantaggiose. “Il prestito può essere utilizzato anche per all’acquisto di beni, o di servizi strumentali all’attività svolta- spiega Stassi-  compreso il pagamento dei canoni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative”.

Rientra nell’attivita’ di microcredito il sostegno alll’avvio o lo sviluppo di un’attivita’ (anche di lavoro autonomo libero professionale) che sia “organizzata in forma individuale, di associazione, di societa’ di
persone, di societa’ a responsabilita’ limitata semplificata o di societa’ cooperativa”. Il sostegno finanziario è finalizzato a “promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro”. Per questo il microcredito esclude dai finanziamenti i professionisti con partita IVA da piu’di cinque anni, oltre a quelli con più di cinque dipendenti.

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 – rinnovabile ed elevabile per ulteriori 10mila euro- per ciascun beneficiario. Il rimborso dei finanziamenti avviene sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate puo’ essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.  La durata massima del finanziamento è di sette anni.

Ad erogare il microcredito saranno gli operatori (articolo 113 del Testo Unico Bancario) inseriti in  un apposito elenco dei soggetti finanziatori, autorizzati, sotto la vigilanza della Banca d’Italia.  Le disposizioni attuative per accedere operativamente ai finanziamenti dovranno essere emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

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