Credito di imposta, arriva il Decreto

491

Per il 2015 è tutto deciso…. “è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

Ma dove dovrebbero investire le Casse? Nel Decreto è specificato nell’Articolo 2 (Individuazione delle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine) dove si legge:

Le attività di carattere finanziario a medio o lungo termine di cui all’articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rappresentano operazioni di finanziamento per la realizzazione di infrastrutture correlate all’erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità, effettuate attraverso:

1) la sottoscrizione o l’acquisto di azioni o quote di società operanti nei settori delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, sanitarie, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche;

2) la sottoscrizione o l’acquisto di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di società individuate al precedente punto 1);

3) la sottoscrizione o l’acquisto di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio di durata non inferiore ai 10 anni che investono prevalentemente in titoli individuati ai precedenti punti 1) e 2) e in crediti erogati alle società individuate al precedente punto 1)

Inoltre le attività di carattere finanziario  devono essere detenute per almeno cinque anni.

In allegato il testo del decreto