Inoccupato chi è costui?

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Uno dei punti cardine della programmazione strutturale (ovvero in gestione regionale) italiana 2014/2020 è l’occupazione giovanile, in particolare la problematica dei NEET (Not in Employment, Education and Training), i giovani che non siano occupati né in attività lavorativa né di formazione.
A questa tematica sono dedicati i fondi italiani della Youth Guarantee , contenuti nel PON YEI, il programma operativo  approvato lo scorso luglio dalla Commissione europea.
Nell’ambito del PON YEI l’Italia investirà risorse pari a 1 miliardo e 500 mila euro (da impegnare per intero entro il 2015) – di cui 1 miliardo e 100 euro dai fondi dell’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile e dal Fondo Sociale Europeo – per finanziare misure finalizzate a contrastare la disoccupazione dei giovani.
Le particolari caratteristiche del nostro mercato del lavoro e della nostra architettura sociale hanno reso l’Italia un’eccezione nel mercato europeo: solo nel nostro paese, infatti, l’età al di sotto della quale si viene considerati “giovani” è innalzata a 29 anni, mentre nel resto d’Europa è a 25.
Una delle novità più di interesse è la definizione di “inoccupato”. Se prima, infatti, un titolare di Partita IVA, benché non presenti fatturazione (e quindi non percepisca reddito), viene comunque considerato occupato, oggi viene definito inoccupato chi resta sotto la soglia reddituale.
Il Ministero del lavoro già per il PON italiano, infatti, utilizzerà la definizione di inoccupato derivante dall’articolo 4 del DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144. (GU n.154 del 4-7-2000 ) ):
“ Le Regioni stabiliscono i criteri per l’adozione  da  parte  dei servizi competenti di procedure uniformi in materia  di  accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di  disoccupazione  a  seguito  di svolgimento di attività lavorativa tale  da  assicurare  un  reddito annuale  non  superiore  al  reddito  minimo  personale  escluso   da imposizione (8.000 € nel caso di lavoratore dipendente, 4.800 € nel caso di reddito da lavoro autonomo). Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  1°  dicembre 1997, n. 468.))” (lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili)

Viene considerato, quindi, inoccupato, il professionista che rimanga sotto la soglia  reddituale prevista. Tale tendenza è stata recepita anche all’interno del Jobs Act, che prevede che l’ indennità di disoccupazione (ora NASPI, in luogo della precedente ASPI), in vigore dal 2015, sia compatibile con un’attività di lavoro autonomo con partita Iva. Il lavoratore disoccupato, percettore dell’ex indennità Aspi, che apra una Partita IVA e produca un reddito inferiore a 4.800 euro può oggi continuare, a norma di legge, a percepire la Naspi.
Il riconoscimento che lo status di inoccupato dipenda dall’effettivo percepimento di un reddito sufficiente al sostentamento e non dalla sola titolarità fiscale della Partita IVA, apre. Com’è facile intuire, una serie di nuovi scenari per i professionisti, in particolare per i più giovani.
Rimane, invece, determinante per rientrare nella definizione di NEET, la qualità di “non impegnato in attività di formazione”, che al momento è considerata incompatibile con lo status di tirocinante o praticante.
Vi sono stati casi di professionisti che abbiano chiesto, e ottenuto, la sospensione del tirocinio, per rientrare nella definizione di NEET e poter usufruire dei relativi finanziamenti.

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Notizie/1903-PON-SPAO