Ecco il vademecum sulle spese deducibili

2402

Ci sono quelle interamente deducibili, come i compensi a terzi o i costi relativi a beni strumentali, e quelle che invece sono solo parzialmente deducibili, come i beni utilizzati in uso promiscuo, ovvero sia per il lavoro sia nella vita privata. Comunque sia ecco pronta una guida per districarsi nell’ennesimo labirinto fiscale.

Per saperne di più basta andare sul sito http://www.pmi.it/tag/deducibilita-spese. Un clic e vi si aprirà un mondo. Dalle spese di formazione ai canoni di leasing senza tralasciare l’elenco dei documenti da produrre. Proviamo a riassumere le varie voci riportate nella guida.

Leggiamo……Il riferimento normativo di base per la tassazione delle spese dei professionisti è l’articolo 54 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86), in base al quale il reddito del professionista è rappresentato dalla differenza fra i compensi (anche sotto forma di partecipazione agli utili), e le spese sostenute nello stesso periodo d’imposta (in base al principio di cassa)….. ma come in ogni cosa anche in questo caso ci sono delle eccezioni: il costo dell’ammortamento dei beni strumentali, dei canoni di leasing, delle spese di ristrutturazione immobili, delle quote di TFR (trattamento di fine rapporto) e di indennità di cessazione rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi……negli altri casi invece fa fede il giorno  in cui il pagamento è stato effettuato e chiaramente la spesa deve riguardare assolutamente l’attività professionale. Ovvio avere in tasca la fattura o la ricevuta fiscale. Sono deducibili completamente le spese per prestazioni di lavoro dipendente ma non se i “beneficiari” sono figli minorenni o inabili al lavoro e la moglie o il marito. Se invece il coniuge è a partita Iva diventa immediatamente “deducibile”.

E per quanto riguarda i beni aziendali. Qui i costi sostenuti per i beni utilizzati in uso promiscuo, sono invece deducibili solo parzialmente, vedi la macchina, deducibile al 20%, sia per le spese di acquisto sia per quelle di manutenzione. Nella guida si legge….  E’ possibile applicare l’agevolazione a un solo veicolo, oppure nel caso di uno studio associato, a un veicolo per ogni associato. Diverso il caso dei professionisti in regime dei minimi, per i quali i costi sono invece deducibili al 50% (regola che però non vale per il nuovo regime dei minimi, che cambia il sistema di calcolare l’imponibile).

Altri beni in uso promiscuo deducibili:

  • immobili: al 50%;
  • spese telefoniche: 80%;
  • spese di rappresentanza: 1%;
  • spese per omaggi: interamente deducbili se il valore è fino a 50 euro, mentre se il valore è superiore si considerano spese di rappresentanza, quindi sono deducibili all’1%;
  • convegni, congressi, corsi di aggiornamento: deducibili al 50%;
  • albergi e ristoranti: deducibili al 75%, per un ammontare che non può superare il 2% dei compensi percepiti.