Audizione AdEPP in Commissione Lavoro al Senato. Proposte, priorità ed osservazioni

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Il Disegno di legge nel voler affrontare giustamente il tema delle tutele dei lavoratori autonomi non consente di distinguere nell’ambito soggettivo, le diverse tipologie di lavoratori autonomi tenendo conto delle diverse protezioni e dei diversi sistemi oggi esistenti. Nell’ambito degli oltre 5 mln di occupati indipendenti censiti dall’Istat, le Casse di previdenza coprono circa 1.500.000 iscritti di cui 50.000 attivi, ma già pensionati. Si tratta di lavoratori autonomi iscritti ad ordini e obbligatoriamente iscritti alle Casse di previdenza del Sistema Adepp, che erogano previdenza obbligatoria ma anche assistenza e altre forme di welfare.

E’ l’occasione questa delle audizioni sui disegni di legge nn. 2233 e 2229 sul lavoro autonomo di far conoscere da un lato il sistema di welfare integrato promosso in questi anni dalle Casse, sia come “best practice” da estendere ad altri lavoratori autonomi non protetti sia come sistema da valorizzare ed integrare in considerazione delle nuove esigenze dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza.

La sfida di oggi è come organizzare nuove forme di protezione efficiente ed efficace in un mondo che cambia e dove il lavoro è in continua trasformazione. E’ una sfida che riguarda gli Stati e tutti coloro che erogano servizi di welfare.

Per questo, diciamo in premessa, servono maggiori risorse (pochi i 50 mln previsti), ma soprattutto nuove idee e nuove modalità e collaborazioni, attivando i soggetti intermedi e i soggetti esistenti, nella sfida sulla modernizzazione del welfare e sull’attivazione delle nuove tutele.

Nel dettaglio

Si potrebbe prevedere che i liberi professionisti non iscritti agli ordini, oggi obbligati a versamenti alla gestione separata dell’Inps, possano liberamente optare per trasferire lo stesso versamento alle Casse private o privatizzate delle professioni ordinistiche ricevendo prestazioni corrispondenti. Le stesse Casse potrebbero essere peraltro autorizzate, nell’ambito di criteri di sostenibilità ed in forma anche associata, ad ampliare l’ambito delle prestazioni dalla previdenza complementare, alla sanità integrativa, a specifiche tutele nel caso di malattie oncologiche o ingravescenti, a forme di assistenza con particolare riguardo alla indennità di maternità e ai congedi parentali, a modalità di sostegno alla attività professionale. Di fronte a vite lunghe e a carriere professionali lunghe servono maggiori coperture veso i numerosi eventi che possono interrompere redditi e contribuzione. Proprio il Libro Bianco dell’UE “White Paper on adequate, safe and sustainable pensions” invita gli Stati membri ad incoraggiare carriere lavorative lunghe e continuità e adeguatezza reddituale.

Si potrebbe stabilire che gli enti di previdenza di diritto privato possano erogare prestazioni di assistenza e welfare anche a valere sui maggiori risparmi e maggiori rendimenti sugli investimenti asseverati dagli organi di controllo. Le prestazioni di assistenza possono essere altresì erogate in forma associata.

Inoltre con riferimento al contributo integrativo di cui al comma 3 dell’art. 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 si potrebbe prevedere entro un limite del 50 per cento dell’ammontare la destinazione per forme assistenziali quali in particolare le indennità di maternità e i congedi parentali, sostegno alla libera professione, sanità integrativa e previdenza integrativa per categorie di iscritti che registrano nel quinquennio antecedente un reddito medio inferiore al 50 per cento di quello registrato nella regione di appartenenza. In particolare, gli enti di previdenza di diritto privato potrebbero prevedere un contributo integrativo aggiuntivo pari all’1 per cento del fatturato lordo per l’avvio di forma di assistenza e sanità integrativa. Inoltre, si potrebbe prevedere che la previdenza complementare attivata dagli enti summenzionati possa essere utilizzata, infine, per non più di cinque anni di contribuzione per colmare i cali di reddito e contribuzione, superiori al 40  per cento registrati sulla posizione previdenziale obbligatoria.

Si potrebbe prevedere un regime speciale di tutela per i lavoratori autonomi affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, stabilendo le condizioni in sussistenza delle quali gli iscritti a Casse, gli istituti e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore dei liberi professionisti possono godere di un aumento del periodo previsto per il riconoscimento della indennità di malattia.

Inoltre, potrebbe essere opportuno stabilire l’individuazione delle attività professionali che possono optare di transitare dalla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995, n. 335, agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi precedentemente citati, nonché le relative modalità di trasferimento, tramite decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La norma, al fine di non comportare nuovi e maggiori oneri per lo Stato, potrebbe prevedere altresì che si continui ad applicare all’assicurato, con la garanzia di corrispondenti maggiori prestazioni, l’aliquota contributiva dell’ente di previdenza individuato eventualmente inferiore a quella della gestione separata di provenienza.

Inoltre, si segnala la possibilità di utilizzare il credito di imposta previsto per gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui all’articolo 1, comma 91, della legge n. 190 del 2014 e nei limiti da essa stabiliti, per la copertura previdenziale di coloro che non sono iscritti ad altra gestione previdenziale e obbligatoria e che abbiano registrato un reddito negli ultimi cinque anni inferiore al 50 per cento della media della regione in cui si trova la sede dell’attività.

Si potrebbe prevedere l’istituzione da parte degli enti di previdenza di diritto privato di cui ai d.lgs. n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 dell’Osservatorio sui redditi dei liberi professionisti, senza oneri per la finanza pubblica, il quale supporta la puntuale redazione dei bilanci tecnici nonché le politiche e le misure di autoimpiego promosse dalle casse di previdenza. Si potrebbe prevedere annualmente la trasmissione da parte degli enti di un rapporto sull’andamento dei redditi della contribuzione e delle prestazioni riferite ai liberi professionisti ai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché alle rispettive agenzie, anche attraverso l’Associazione AdEPP. Si potrebbe integrare così il Sistema informativo sul lavoro disciplinato oggi dal d.lgs. 150/2015 (art. 13). Altresì le Casse di previdenza per le funzioni di welfare to work potrebbero far parte della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all’art.1 dello stesso decreto.

Si segnala inoltre, che molte misure rivolte ai NEET o ai giovani rischiano di non potersi applicare ai giovani professionisti in quanto in possesso di Partita Iva, non movimentata o poco movimentata. Dopo il d.lgs. 150/2015 è stata abolita la definizione di disoccupato che includeva, ai sensi del d.lgs. 181/2000, anche coloro che sono titolari di contratti di co.co.co, soci lavoratori di cooperative e lavoratori dipendenti con un reddito annuo imponibile lordo non superiore a € 8.000; e anche liberi professionisti,  titolari di partita IVA, prestatori d’opera occasionale e lavoratori autonomi che dichiarino un reddito annuo imponibile lordo presunto non superiore a € 4.800.

Altre priorità

Fondi sanitari integrativi

Senza voler ritornare su tematiche ormai note, è ormai chiaro che una delle sfide della previdenza si gioca sul tema delle coperture sanitarie e di long term care che potranno integrare in misura considerevole il trattamento pensionistico, attenuando  notevolmente una spesa che rischia di gravare in misura non più sostenibile per gli anziani, soprattutto con il continuo allungamento della vita media.

I fondi sanitari integrativi possono rappresentare un valido strumento che, sapientemente gestito, potrebbe fare fronte a tale necessità.

La normativa attuale, però, limita la costituzione dei medesimi a determinate categorie di soggetti tra i quali non son annoverate in modo esplicito le Casse di Previdenza, di tal che un’eventuale scelta degli enti in tal senso soggiace a dubbi di natura interpretativa, ovvero porta gli stessi ad utiizzare metodologie indirette di gestione, ancorché, paradossalmente, dovrebbero essere i naturali ispiratori e gestori di tale strumento.

Per quanto sopra sarebbe importante se fosse introdotta la possibilità esplicita per gli enti di previdenza di costituire individualmente o in accordo tra gli stessi, con patrimonio separato rispetto a quello oggi destinato alla previdenza, Fondi Sanitari Integrativi, prevedendo possibilmente altresì la disciplina fiscale di vantaggio oggi riconosciuta ai lavoratori dipendenti aderenti ai fondi.

Società tra professionisti (STP)

Anche qui il tema è noto: lo strumento è di scarso successo stante soprattutto la assoluta incertezza del regime fiscale di riferimento. Ed infatti, a fronte di un intendimento del legislatore – mai concretizzato – di adottare il criterio di determinazione del reddito per cassa, la Agenzia delle Entrate, con propria interpretazione ritiene, trattandosi di società, che il reddito debba essere reddito di impresa (quindi determinazione del reddito per competenza). Ora, al di lá degli aspetti prettamente fiscali, la distinzione potrebbe avere seri effetti anche sul piano previdenziale, stante che il classificare il reddito delle STP come reddito di impresa potrebbe minare alla base l’imponibilità previdenziale, dato che oggi i contributi vengono pagati sul reddito “professionale”.

Ricordiamo infatti che la attuale imposizione previdenziale dei redditi derivanti da STP è legata ad un mero DM che, recependo la presa di posizione di alcuni enti, ne ha condiviso le risultanze. Decreto però i cui contenuti, sarebbero facilmente svuotati da un giudice, laddove prevalesse l’interpretazione legislativa oggi assunta dalla Agenzia delle Entrate.

Altro aspetto che potrebbe avere senso soppesare è quello di prevedere la non imponibilitá ai fini del contributo integrativo dei compensi fatturati dal professionista alla STP, ovvero la deducibilita di quello eventualmente pagato dalla società al  professionista (o viceversa) , così come ad esempio oggi già avviene nei rapporti tra ingegneri e società di ingegneria.

Disposizioni su indennità di maternità, tutela della gravidanza.

È necessario coordinare le modifiche previste all’art. 10 (AS 2233) con l’autonomia normativa delle Casse. Ad esempio, la sospensione contributiva prevista dal secondo comma dell’art. 10, qualora applicabile anche alle Casse di previdenza, rappresenterebbe una ingerenza sulla potestà normativa delle stesse in tema di contributi, introducendo un principio sino ad oggi giustamente avversato.

In realtà, giova ricordare che, in tema di indennità di maternità, le Casse applicano pedissequamente la normativa imposta dal d.lgs. 151/2001, sia per quanto riguarda le prestazioni sia le contribuzioni. Questo rappresenta una anomalia rispetto all’intera struttura normativa di gestione previdenziale.

È infatti paradossale che gli Enti possano intervenire su pensioni e contributi, mentre soggiacciono al dettato del citato d.lgs. 151/2001 per quanto riguarda l’lstituto della indennità di maternità che, seppure importante, risulta di ben minore rilevanza rispetto a quello pensionistico, sia in termini di impatto economico sia in termini di impatto sociale. La logica è aumentare l’autonomia regolamentare in materia delle Casse di previdenza, al fine di meglio rispondere alle esigenze in mutamento e flessibili dei propri iscritti.

Proposta su maternità

Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nell’ambito della autonomia loro riconosciuta e previa approvazione da parte delle Amministrazioni vigilanti ai sensi dei citati decreti legislativi, possono prevedere in favore dei propri iscritti ulteriori tutele – rispetto a quelle stabilite dalla legislazione vigente – in materia di genitorialità, malattia, infortunio e di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. La copertura dei relativi oneri, fermo restando quanto previsto dall’art. 24, comma 24 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, può essere assicurata mediante l’utilizzo delle seguenti risorse:

contributo di cui all’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

ridefinizione del contributo di cui all’art. 83 del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151;

differenziale positivo del saldo corrente annuale.

Genitorialità, conciliazione della esigenze di cura, di vita e di lavoro sono temi di grande attualità per il Legislatore che considera sempre più prioritaria l’esigenza di garantire adeguate soglie di protezione. In considerazione dei numerosi provvedimenti che si sono succeduti negli ultimi tempi e che hanno ampliato le tutele previste, si ritiene oggi opportuno inserire una norma che espliciti l’autonomia delle Casse in materia, fermo restando l’approvazione da parte delle Amministrazioni vigilanti ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Tale norma permetterebbe di superare i vincoli rinvenuti nella normativa vigente che non permettono di migliorare le tutele dei professionisti iscritti alle Casse privatizzate.

Normativa fiscale

L’art. 4 del AS 2233 introduce un beneficio, prevedendo la deducibilità dei costi relativi a convegni per formazione per un importo sino a 10.000 euro. Sarebbe però ancor più utile che oltre alle spese di “iscrizione” fossero anche previste le spese di soggiorno sostenute per il medesimo fine (che solitamente gravano in misura ben maggiore rispetto alle prime).

Per giusta informativa, si specifica che, in assenza di detta modifica, le spese di soggiorno (prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande) sarebbero deducibili nella misura del 75 per cento ed entro l’importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Di difficile qualificazione sono invece le “spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente

Chi valuta l’effettività degli sbocchi occupazionali, con riferimento al lavoro autonomo? La norma per come è scritta rischia di essere inattuata o portatrice di successivo contenzioso.

 

Per restare in tema di rimborsi spese, si rammenta che, attualmente, l’art 54 c. 5 del TUIR prevede che “le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”. Tale norma, pur avendo in parte posto rimedio a una kafkiana situazione per la quale le spese anticipate dal cliente dovevano comunque essere addebitate dal professionista allo stesso cliente come compenso (con assurde e burocratiche soluzioni in ordine alla deducibilitá delle stesse), ha lasciato fuori le spese sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente che invece devono essere trattate alla stesso modo. In altri termini, posto che non c’è differenza tra una spesa di albergo pagata direttamente dal cliente in favore del professionista e quella  che anticipa il professionista facendola fatturare direttamente a nome del cliente e chiedendo il relativo rimborso al medesimo. Ne consegue che per i lavoratori autonomi che viaggiano molto per conto del committente, le spese sostenute formerebbero reddito imponibile anche se per essi effettivamente non è derivato alcun arricchimento concreto. Perché prevedere un trattamento fiscale differenziato che nulla apporta in termini di gettito ma solo complicazioni  amministrative?

Si propone pertanto una modifica all’articolo 54, comma 1 del TUIR per quanto concerne la formazione del reddito del lavoratore autonomo.

Capitolo diverso è invece quello che riguarda la deducibilità delle quote di ammortamento degli immobili.

La questione è un po’ complessa ma può essere riassunta in questi termini.

Al di là del dato testuale dell’art 54 (che prevede la deducibilità delle quote di ammortamento per tutti i beni strumentali) esistono tesi discordanti in ordine alla deducibilità degli stessi in funzione del disposto di cui all’art 1 comma 335 Legge 296/2006 (Finanziaria 2007). Tale ultima norma parrebbe infatti abrogata implicitamente dall’art. 1 c. 163 della Legge Finanziaria 2014 la quale, intervenendo sulla deducibilità dei canoni leasing sugli immobilii lascia dubbi in ordine alla sua portata in ordine alla deducibilità degli ammortamenti.

Al di là degli aspetti interpretativi, permane però il fatto che ad oggi (secondo i fonti ministeriali) è ammessa la deducibilità del leasing immobiliare, mentre non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento con un ingiustificato trattamento di favore  per il primo.

L’estensione della deducibilità alle quote di ammortamento sugli immobili sarebbe ininfluente sul piano della copertura finanziaria posto che ad oggi – comunque – i professionisti scelgono la soluzione leasing pur di dedursi il relativo costo.

L’intervento normativo potrebbe essere strutturato, abrogando esplicitamente il disposto di cui al citato comma 335 della LF 2007.

 

Osservazioni specifiche sul DDL A.S. 2233

 Articolo 2: Tutela lavoro autonomo nelle transazioni commerciali

Come formulata la disposizione sembrerebbe escludere la tutela dei lavoratori autonomi per il ritardo nei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni che non sono menzionate, mentre la normativa richiamata (Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 « Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ») le ricomprende.

I professionisti peraltro erano già stati compresi nella tutela. Infatti l’art. 2 lett. c) del citato D.Lgs. 231 equipara gli esercenti una libera professione agli imprenditori.

 

Articolo 3: Clausole e condotte abusive

Vale quanto detto in precedenza, per i professionisti la tutela era già prevista.

 

Articolo 5: Deducibilità delle spese

Va bene quella per le spese di formazione. Non sembra di facile applicazione pratica quella relativa agli oneri per la garanzia contro il mancato pagamento dei corrispettivi. Non risultano esistano polizze o strumenti di garanzia per i professionisti al momento.

 

Articolo 6: Informazioni e orientamento

Occorre prevedere che tali attività vengano fornite per le professioni ordinistiche per il tramite dei Consigli dell’Ordine e dalle Casse di previdenza e non solo dai Centri per l’impiego, i quali già hanno poche competenze e preparazione in merito al lavoro subordinato.

 

Articolo 7: Informazioni ed accesso agli appalti pubblici

Il comma 2 abroga la previsione dell’estensione dei fondi comunitari ai professionisti come previsto dal comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). Così facendo si amplia la platea a tutti i lavoratori autonomi e quindi anche ai co.co.co. Occorrerebbe valutare l’impatto di tale estensione anche rispetto a ciò che accade a livello comunitario.

 

Per il resto, nello specifico, si ritiene opportuno proporre la:

 

  1. DEFISCALIZZAZIONE DI TUTTE LE EROGAZIONI ASSISTENZIALI CORRISPOSTE DALLE CASSE introducendo una modifica delle disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) analoga a quella introdotta per i lavoratori dipendenti dai commi 184 e segg. dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2016. In alternativa, prevedere un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito del 10 per cento come previsto per i dipendenti per la tassazione dei premi di risultato.
  • COMPLETA RICONGIUGIBILITA’ VERSO LE CASSE DEI CONTRIBUTI VERSATI DAI PROFESSIONISTI NELLA GESTIONE SEPARATA INPS.

 

 

In un mercato del lavoro discontinuo, con carriere che prevedono più esperienze lavorative con tipologie contrattuali, fiscali e contributive diverse appare assurdo non consentire oggi la ricongiugibilità dei contributi versati.

 

Le risorse dei professionisti ritornino ai professionisti

Il sistema delle Casse di previdenza attraverso i contributi dei liberi professionisti concorre in maniera massiccia al risanamento della finanza pubblica sottraendo risorse dai montanti contributivi per destinarli ai saldi di finanza pubblica.

  • In particolare ai sensi del comma 417 dell’art. 1 della legge 147/2013, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010. Si tratta di circa 25 mln di euro l’anno. Si potrebbe prevedere che i risparmi delle Casse in termini di spending review e sinergie rimangano alle casse per destinarli ai professionisti con redditi sotto una percentuale della media regionale;La copertura necessaria per alcune delle misure richiamate si potrebbe rinvenire nel fondo sul credito di imposta ex commi 91-94 dell’art. 1 della legge 190/2014 per gli investimenti (circa 80mln).In conclusione, in considerazione della specificità dei liberi professionisti e del sistema di protezione oggi esistente per gli stessi attraverso le Casse di previdenza, si ritiene opportuno prevedere un Capo specifico nel DDL AS 2233, rivolto ai liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza.
  • Si potrebbe inoltre ridurre la doppia tassazione prevista sui rendimenti degli investimenti delle Casse di previdenza per aumentare le prestazioni in favore dei professionisti iscritti. Oggi le Casse di previdenza in Italia sono sottoposte ad un sistema di “doppia tassazione” (ETT) e pagano pertanto il 26% sui rendimenti degli investimenti. A tali enti è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Tale strumento di credito di imposta non funziona e pertanto non si è attinto alle risorse previste dalla normativa sopra richiamata per le incertezze della stessa.