Ddl equo compenso e responsabilità professionale. Oliveti: “Tematiche fortemente sentite dai professionisti”

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“Nella Costituzione italiana la dignità è declinata sempre in un’accezione molto “concreta”: è la dignità dell’uomo collocato all’interno delle relazioni sociali dove esprime la propria personalità, esercita i suoi diritti ed adempie ai propri doveri”, è questo l’incipit del Disegno di legge d’iniziativa del Presidente della Commissione lavoro al Senato, Maurizio Sacconi, dal titolo “Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate”.

“Una lettura puntuale dei tempi e delle problematiche dei liberi professionisti  – dichiara il Presidente dell’AdEPP, Alberto Oliveti – ha portato ad un disegno di legge ampiamente condiviso e apprezzato dalle professioni”.

“Il ddl tocca tematiche fortemente sentite dai professionisti – sottolinea il Presidente Oliveti –  crea un buon equilibrio tra il giusto compenso e la prestazione di qualità e infine chiarisce finalmente i termini di decorrenza sulla responsabilità professionale”

Il Ddl, composto in 4 articoli,  nasce, infatti,  anche dalla necessità, come sottolinea il Presidente Sacconi, di considerare la retribuzione del lavoratore “non solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia”.

Un “equo compenso” quindi che potrebbe rispondere da una parte alla “sensibile diminuzione dei redditi medi” e dall’altra a “una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il costo e la qualità delle prestazioni”.

Oltre alla definizione e alle clausole inerenti l’equo compenso, il disegno di legge Sacconi affronta, nell’articolo 3, il tema della “Prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale”.

“L’articolo 3 – si legge nella prefazione del Ddl – stabilisce il dies a quo, a partire dal quale decorre il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità professionale nel caso del non corretto esercizio della prestazione individuandolo nel giorno del compimento della stessa da parte del professionista iscritto all’Ordine o Collegio professionale”.

Ed ancora “Negli ultimi anni, il vuoto legislativo in materia di responsabilità professionale e decorrenza del termine di esercizio della relativa azione, è stato colmato seppure in termini non soddisfacenti dall’opinione giurisprudenziale in materia che si è distinta in due filoni interpretativi. In base ad un orientamento più rigoroso della giurisprudenza, il termine di prescrizione decennale decorrerebbe dal momento del compimento della prestazione professionale dalla quale discenderebbe il danno perché la responsabilità si collocherebbe nell’alveo del contratto. Un altro orientamento invece individua il termine per l’esercizio dell’azione in questione dal momento in cui il cliente prende conoscenza del non corretto esercizio della prestazione professionale, e quindi dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno e diventa percepibile”.

Una situazione che per il Presidente Sacconi “si pone in palese contrasto con il principio di certezza del diritto ed è in grado anche di incidere negativamente sulla possibilità per i professionisti di procurarsi la copertura assicurativa per danni così a lungo latenti”.

Ecco allora l’articolo 3 che stabilisce che “Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all’Ordine o Collegio professionale”.