Legge per il mercato e la concorrenza. Le novità per le libere professioni

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E’ entrata in vigore, lo scorso 29 agosto, la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, il noto Ddl che disciplina e aggiorna alcuni temi quali le assicurazioni, le banche, farmacie, alberghi, il mercato dell’energia e della telefonia nonché le libere professioni.

Avvocati, notai, ingegneri, odontoiatri, per loro, ad esempio, scatta l’obbligo di informare, prima dell’inizio della prestazione, il cliente sui costi previsti, in forma scritta o in forma digitale. Il preventivo dovrà contenere anche i termini di pagamento della parcella e altre condizioni che il cliente deve conoscere subito per decidere se confermare o meno l’incarico.

NOTAI. Il numero dei notai sale a uno ogni 5mila abitanti (oggi sono uno ogni 7mila abitanti). Questi potranno operare in tutta la Regione o nel distretto della Corte d’appello e potranno pubblicizzare i propri  onorari, in nome di una maggiore trasparenza e concorrenza.  Per la costituzione delle società a responsabilità limitata semplificate continuerà a essere necessario l’intervento del notaio.  Tra le nuove incombenze anche la costituzione di un conto dedicato sul quale versare tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il notaio sia sostituto o responsabile d’imposta, le spese anticipate in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale. Sempre sul conto apposito andrà versata ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori. Il registro delle successioni sarà tenuto dal Consiglio nazionale del notariato.

ODONTOIATRI.  L’esercizio della professione è consentita esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti o a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all’albo degli odontoiatri. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti abilitanti alla professione stessa, che svolga tale funzione esclusivamente in una sola struttura polispecialistica.

AVVOCATI. L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società. I soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo e i restanti devono comunque essere professionisti iscritti ai propri albi di appartenenza.

INGEGNERI. Sarà possibile per le società di ingegneria accettare commesse da privati. Le società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali, o in forma di società cooperative, sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali e garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi.

E proprio sull’obbligo per i professionisti di stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della propria attività professionale, il Ddl concorrenza contiene una novità. Le condizioni generali delle polizze assicurative, infatti, prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.