Contributo di solidarietà. Cassazione accoglie istanza Cassa Ragionieri e rinvia

569

 La Corte di Cassazione ha rinviato in pubblica udienza il dibattito sul contributo di solidarietà. I giudici supremi hanno accolto le ragioni sollevate dal professor Mattia Persiani, legale della Cassa, affinché nel giudizio di Cassazione sia ammesso il contraddittorio attraverso il dibattimento della questione in pubblica udienza. È stata infatti riconosciuta la tesi di applicabilità del principio che la Corte Costituzionale ha sancito con la sentenza n. 173/2016 in ordine al riconoscimento del contributo di solidarietà quale elemento di riequilibrio del sistema previdenziale e di equità intergenerazionale e non come forma di prelievo tributario, in quanto ispirato al criterio della gradualità e in quanto non incidente sulla generalizzata categoria dei pensionati ma solo su beneficiari del regime retributivo più favorevole, in termini di reddito, rispetto a quello contributivo, oltre a non essere non incidente su anzianità contributive già maturate.

Allo stesso tempo la Cassazione ha rilevato come le norme che hanno introdotto e applicato il contributo di solidarietà non siano provvedimenti amministrativi unilaterali dell’Ente previdenziale ma norme giuridiche che, grazie all’autonomia conferita dal d.lgs. 509/1994, sono idonee a derogare e ad abrogare disposizioni aventi rango legislativo con l’unico limite della ragionevolezza.