Cassa Forense, al via l’istanza per esonero pagamento contributi

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A partire da lunedì 5 febbraio 2018, sarà disponibile sul sito web della Cassa la funzionalità per la presentazione dell’istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2017, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge 247/2012.

Si precisa che l’esonero può essere chiesto, per una sola volta nell’arco dell’intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell’art. 21, legge 247/2012.

Per la sola ipotesi di maternità/adozione l’esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi.

Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2018 (fermo restando quanto dovuto per il contributo di maternità e quanto dovuto in autoliquidazione sulla base dell’effettivo reddito professionale e volume d’affari iva prodotti) potranno essere presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2018 (1 ottobre 2018), esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione: “Accesso Riservato – Servizi On-Line-Istanze OnLine”.

Le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiunto potranno essere inoltrate solo previa stampa e successivo inoltro della relativa certificazione.

L’ammissione al beneficio è subordinata all’accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l’esito dell’istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell’istruttoria.

 

Normativa di riferimento:

Art. 10 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012

Esoneri temporanei

  1. Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della Legge n. 247/2012, è possibile chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.

La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi dell’art. 25 del Regolamento dei contributi, cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell’effettivo reddito professionale e volume d’affari prodotti dall’iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purchè il pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.

  1. Nei soli casi di maternità o adozione l’esonero di cui al comma precedente può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi. Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell’evento.