La Manovra e i professionisti

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Portato a casa il via libera della Camera dei Deputati, la Legge di Bilancio 2019 è definitiva e con lei le norme in essa contenute. Diamo uno sguardo a quelli che riguardano anche i professionisti italiani.

Fattura elettronica

I commi 53 e 54 prevedono che, per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Il comma 56 abroga la norma, introdotta dal “decreto fiscale” (articolo 10, comma 02, Dl 119/2018), secondo cui gli obblighi di fatturazione e registrazione per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità, relativi agli enti sportivi dilettantistici che applicano il regime forfettario opzionale, sono adempiuti dai cessionari.

Il comma 354 riguarda la consultazione delle fatture elettroniche: su richiesta degli interessati, i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate mettono a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti.

 

IVA

Il comma 2 prevede l’attesa sterilizzazione della clausola di salvaguardia IVA, con il conseguente blocco degli aumenti delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per tutto il 2019 e la rimodulazione degli aumenti previsti per gli anni successivi.

Il comma 3 dispone l’applicazione dell’aliquota IVA al 10% per i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari.

 

Flat Tax 15%

I commi da 9 a 11 prevedono l’estensione del regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 a contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65mila euro.

 

Flat Tax 20%

I commi da 17 a 22 istituiscono, dal 1° gennaio 2020, un’imposta sostitutiva per imprenditori individuali, artisti e professionisti che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100mila euro. Si tratta della cosiddetta Flat Tax al 20% da applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo come imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell’IRAP.

 

Deduzioni e credito d’imposta IRAP

I commi da 1085 a 1087 dispongono l’abrogazione, nell’ambito della disciplina IRAP: della deduzione, per un importo fino a 15mila euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21mila euro per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni; del credito d’imposta del 10% previsto a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

 

Abrogazione IRI e ACE

Il comma 1055 abroga completamente l’IRI, l’imposta sul reddito d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Il comma 1080 abroga l’ACE, l’Aiuto alla Crescita Economica a partire dal periodo d’imposta 2019.

 

Ammortamenti

Il comma 1079 rinvia la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del Dl 225/2010 in materia di conversione in credito d’imposta, che non sono state ancora dedotte fino al periodo d’imposta 2017.

 

Imposta servizi digitali

I commi da 35 a 50 istituiscono l’imposta sui servizi digitali con aliquota del 3% da applicare ai soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano congiuntamente: un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro; un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a 5,5 milioni di euro.

Viene al contempo abrogata l’imposta sulle transazioni digitali, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e che avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2019.

 

Principi contabili internazionali

Con i commi 1070 e 1071 si introduce la facoltà, sostituendo l’obbligo, di applicare i principi contabili internazionali per i soggetti previsti dall’articolo 2, Dlgs 38/2005, i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. L’opzione è operativa a partire dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della legge in esame.