Flat Tax anche per gli ex praticanti

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La Flat Tax è aperta anche agli ex praticante e ora iscritti ad un Albo professionale: a sostenerlo un’interrogazione parlamentare sulle novità introdotte in sede di conversione in Legge del cosiddetto Decreto Semplificazioni (Decreto Legge n. 119/2019).

La Legge di Bilancio 2019 Titolo I, Capo I Riduzione della pressione fiscale, aveva introdotto, infatti, per le partite IVA, imprese e società un sistema fiscale, la Flat Tax appunto, caratterizzato da un’aliquota fissa, non progressiva così suddiviso:

a) il regime forfettario al 15% a tutte le partite IVA fino a 65mila euro di reddito. Ai nuovi contribuenti forfettari vengono estese anche le agevolazioni fiscali previste per i contribuenti minimi, compreso l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica.

b) dal 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi fino a 100.000 euro possono applicare al reddito d’impresa o lavoro autonomo l’imposta sostitutiva al 20%.

Tra le agevolazioni previste per questi contribuenti, l’esonero dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, ma non dallobbligo di fatturazione elettronica e dalla tenuta dei registri contabili. Il reddito viene determinato nei modi ordinari.

In entrambi i casi viene fatto divieto di applicare la Flat Tax nel caso in cui ci siano stati rapporti di lavoro con il committente nei due anni precedenti.

Un emendamento al Legge di Bilancio 2019 ha infatti precisato che tale divietosi applica a tutte….”Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.