Riconoscimento Qualifiche Professionali. La Ue “richiama” l’Italia

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Ventisei Paesi, tra cui l’Italia, non hanno attuato in pieno le norme dell’Unione europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE  modificata  dalla direttiva 2013/55/UE). A sottolinearlo, con un comunicato stampa (in allegato), la stessa Commissione europea che il 7 marzo scorso dichiara di aver “adottato ulteriori provvedimenti nel quadro delle procedure di infrazione nei confronti di 26 Stati membri per garantire la piena attuazione delle norme dell’Unione europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e ha deciso di inviare pareri motivati a 24 Stati membri” e tra questi anche il nostro Paese.

Per la Commissione sono tre le aree di mancata attuazione della normativa europea in Italia: la tessera professionale europea, l’ istituzione dei centri di assistenza e la trasparenza e proporzionalità degli ostacoli normativi.

La decisione della Commissione di inserire l’Italia tra i paesi oggetto di procedura di infrazione, solleva alcune perplessità soprattutto per quanto concerne la trasparenza e proporzionalità degli ostacoli normativi. Infatti, l’Italia era risultata nell’esercizio di valutazione reciproca condotto tra il 2014 e il 2016 nell’UE, fra gli Stati membri che a seguito dell’apertura dei rispettivi mercati dei servizi professionali beneficiano di una più ampia scelta di servizi a costi migliori, pur  mantenendo elevati standard per consumatori e lavoratori.

Ricordiamo che la legislazione europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali   ha introdotto un nuovo sistema per il riconoscimento delle qualifiche e dell’esperienza professionali su tutto il territorio dell’Unione.

Il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali nei paesi dell’UE mira a semplificare l’esercizio della professione (servizi professionali) da pare dei professionisti in tutta Europa e, al contempo, a garantire un migliore livello di protezione per i consumatori e i cittadini.

La direttiva si applica in generale alle professioni regolamentate, quali infermiere, medico, farmacista o architetto.

Fanno eccezione le professioni disciplinate da direttive specifiche dell’UE, quali revisore dei conti, intermediario assicurativo, controllore del traffico aereo, avvocato e agente commerciale.

Come noto, la direttiva  2013/55/UE stabilisce norme per la mobilità temporanea dei professionisti, lo stabilimento in un altro paese dell’UE, i  diversi sistemi di riconoscimento delle qualifiche e i controlli relativi alla conoscenza delle lingue e ai titoli di studio professionali ( che sono posti in capo ai paesi ospitanti che in caso di dubbio fondato devono contattare lo SM che ha rilasciato il diploma/qualifica professionale).

Tali norme sono integrate dalla tessera professionale europea, il certificato elettronico disponibile da gennaio 2016 per cinque professioni: infermiere responsabile dell’assistenza generale, fisioterapista, farmacista, agente immobiliare e guida di montagna. Per garantire l’adeguata tutela di pazienti e consumatori nell’UE, la Commissione ha istituito inoltre un meccanismo di allerta cui gli SM devono aderire facendo confluire dati.

Gli Stati Membri “Incriminati” hanno ora due mesi di tempo per replicare alle argomentazioni adottate dalla Commissione. In assenza di risposte soddisfacenti, La Commissione potrà deferire gli Stati interessati alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.