Elezioni regolari. Il Tribunale di Roma dà ragione a Epap

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Il Tribunale di Roma, Sedicesima Sezione Civile con Sentenza n. 15991/2019 pubblicata il 02/08/2019 ha riconosciuto la legittimità del procedimento elettorale degli Organi rappresentativi ed amministrativi dell’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale tenutosi nel 2015 all’esito del quale sono stati eletti gli attuali amministratori di EPAP e i rappresentanti degli iscritti.

In particolare il Tribunale ha ritenuto non fondate le doglianze dei proponenti secondo cui la ricalendarizzazione delle operazioni di voto elettronico avrebbe viziato l’intera competizione elettorale per il venir meno del requisito della simultaneità delle operazioni e per il “dilatarsi” dei complessivi tempi di durata delle stesse.

Secondo il Collegio, correttamente EPAP avendo verificato un errore nella formulazione della scheda elettorale ha sospeso e rinviato le operazioni di voto per due dei quattro collegi professionali.

Né lo Statuto né il Regolamento elettorale di EPAP – ha dichiarato il presidente Stefano Poeta – prevedono alcun obbligo giuridico di simultaneità della votazione tra i quattro collegi. Al contrario, sussiste l’obbligo di garantire il pieno esercizio del diritto di voto consentendo a quanti non votano correttamente di votare nuovamente. Obbligo al quale l’Ente si è attenuto“.

Il Tribunale ha voluto inoltre rimarcare che gli elementi di giudizio disponibili portano ad escludere anche la mera possibilità che soggetti non autorizzati potessero e possano inserirsi nell’area riservata destinata all’espressione del voto da parte degli aventi diritto che abbiano inteso avvalersi di tale modalità di votazione. Emerge dagli atti che il sistema adoperato dall’E.P.A.P. (peraltro anche in occasione di altre competizioni elettorati) per il voto in via telematica, non ha rilevato nessuna “criticità”, come evidenziato dall’esito dell’indagine del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

La trasparenza è alla base di ogni atto – ha concluso il presidente Poeta – sottolineando come il Tribunale abbia accertato che il sistema per l’espressione del voto elettronico utilizzato da EPAP non consente alcuna manipolazione dei risultati né l’accesso all’area riservata degli iscritti da parte di persone estranee. Ciò che rende sicuro e comunque personale, libero e segreto il voto espresso in via telematica”.

In ultimo, i Giudici hanno riconosciuto che l’inserimento in lista di candidati non eleggibili non ha inficiato in alcun modo l’esito elettorale.