Professionisti e ricongiunzione. La Cassazione dice sì

1188

I lavoratori che hanno contributi in gestione separata INPS e presso una Cassa di previdenza privata possono scegliere la ricongiunzione nella gestione privata: lo stabilisce una sentenza della Cassazione che rigetta il ricorso presentato dall’Inps. La questione era stata posta da un dottore commercialista che aveva chiesto di trasferire i contributi dalla gestione separata Inps alla propria Cassa di previdenza privata.

La Corte d’Appello aveva dato ragione al professionista ma l’INPS era ricorsa in Cassazione. La Corte ha stabilito che l’operazione è ammissibile, in base al comma 2, articolo 1, della legge 45/1990, in base alla quale può utilizzare la ricongiunzione il libero professionista che “è stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”.

La legge 45/90 che norma le modalità di trasferimento dei periodi assicurativi in entrata o in uscita dalle Casse non stabilisce, infatti, alcuna limitazione (a differenza di quanto prevede la legge 29/79 che regola il medesimo istituto tra le gestioni Inps) riguardo alle gestioni interessate né alle modalità di calcolo della pensione.