Convenzione Inps-Casse in materia di cumulo e totalizzazione. La scheda

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E’ stata presentata, durante una conferenza stampa congiunta, la convenzione Inps/Casse in materia di cumulo. Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, ha ringraziato l’AdEPP e il Presidente Oliveti per il lungo lavoro fatto.

“Siamo arrivati a siglare l’intesa – ha sottolineato Boeri – superando le numerose difficoltà tecniche e che consente di riconoscere anche al mondo delle professioni un diritto a cumulare pezzi diversi di vita contributiva che si sono realizzati su un mercato caratterizzato da carriere sempre più mobili. Le oltre cinquemila domande di cumulo già arrivate in Inps nei mesi scorsi verranno al più presto vagliate sulla base della procedura prevista dalla convenzione”.

Il Presidente dell’AdEPP ha auspicato il rapido avvio di tutte le procedure per “garantire il pagamento in tempi certi delle pensioni. Ringrazio i Presidenti delle Casse e i tecnici per il lavoro e l’impegno costante – ha detto Alberto Oliveti –  Al vaglio di questo nucleo è rimandata l’ultima valutazione su un punto rimasto controverso della convenzione e che riguarda il rimborso degli oneri di gestione che le Casse dovrebbero riconoscere a Inps per ogni trattamento pensionistico liquidato come ristoro forfettario a fronte dei costi correlati alle procedure amministrative e contabili”.

 

SCHEDA RIASSUNTIVA

La convenzione quadro tra l’Inps e l’Ente/Cassa disciplina le modalità procedurali per liquidare le pensioni in totalizzazione ed in cumulo nel caso in cui l’avente diritto abbia periodi assicurativi anche presso tale Ente/Cassa.

La convenzione ha subito tempi lunghi perché è stato necessario trovare delle modalità operative che consentissero all’Inps ed agli Enti/Casse coinvolti il rispetto del dettato normativo (legge n. 232 del 2016) che ha previsto ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti presso Enti/Casse che, in base ai propri regolamenti, prevedono requisiti anagrafici differenti rispetto a quelli indicati dalla norma.

In particolare le Casse hanno sistemi di calcolo ed età di pensionamento diversi e, in coerenza con i propri regolamenti e i propri bilanci tecnici, devono rispettare l’autosufficienza finanziaria e garantire la sostenibilità a lungo termine senza ricorrere a finanziamenti dello Stato, mettendo in atto le riforme necessarie che devono poi essere approvate dai Ministeri vigilanti.

 

Prime istruzioni

L’Inps, con la circolare n.60 del 16 marzo 2017, ha fornito le istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo di periodi assicurativi presso le forme assicurative gestite dallo stesso Istituto. Il 12 ottobre 2017 l’Inps ha poi pubblicato la circolare n.140 nella quale sono recepiti i chiarimenti forniti in data 9 ottobre dal Ministero del Lavoro in materia di cumulo dei periodi assicurativi anche presso gli Enti/Casse.

Le Casse hanno disciplinato la fattispecie del cumulo adattandola alle proprie specificità e in alcuni casi hanno già fornito chiarimenti con proprie circolari o hanno adottato modifiche regolamentari che sono in fase di valutazione da parte dei Ministeri vigilanti.

 

Contenuti della convenzione

Per quanto di interesse generale, le parti hanno previsto che:

  1. La domanda è presentata all’Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero, a quello presso il quale l’assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell’assicurato scegliere l’Ente/Cassa cui presentare la domanda.

 

  1. L’INPS metterà a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata. Questa procedura consentirà:
  • L’acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi
  • L’accertamento del diritto e della misura della pensione
  • La predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento
  • La visualizzazione dell’esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.

 

  1. A seguito della presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione/cumulo ciascun Ente/Cassa valida, con carattere certificativo nella procedura automatizzata, i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e la misura ed i periodi di riferimento, presenti negli archivi del Casellario centrale degli iscritti attivi relativi al soggetto richiedente.

 

  1. L’Ente istruttore accerta la sussistenza del diritto al trattamento richiesto, ne indica la decorrenza, determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da quest’ultime determinate.

 

La pensione di vecchiaia in cumulo è più complessa in quanto contempla sistemi che hanno regole diverse e – per il sistema privato e privatizzato – età di pensionamento più alte. In questo caso, i rapporti tra gli enti sono regolati come segue:

  • In caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, ciascun Ente/Cassa inserisce (in base alle disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda) la data di perfezionamento, in via prospettica, dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati rispetto a quelli previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

  • L’ente di ultima iscrizione inserisce anche eventuali ulteriori requisiti diversi da quelli di età ed anzianità contributiva.

 

  • L’Ente/Cassa procederà alla liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a proprio carico dopo la maturazione dei previsti requisiti.

 

  • L’Ente istruttore accerta, utilizzando i dati presenti nella procedura,il perfezionamento dei requisiti previsti, in base alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda, dagli Enti/Casse coinvolti, dandone comunicazione all’interessato ed agli Enti/Casse coinvolti per la liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a loro carico.

 

Per la prima volta sarà costituito un Gruppo tecnico congiunto AdEPP/Inps in aggiunta ai gruppi con referenti specifici già previsti per le singole convenzioni, che grazie anche all’esperienza maturata in questi ultimi 10 anni con la gestione delle pensioni in totalizzazione potrà proporre le opportune migliorie di carattere gestionale della convenzione e monitorare gli aspetti applicativi.

 

Passaggi successivi

  • Sottoscrizione della Convenzione tra INPS e le singole Casse
  • Rilascio, da parte di INPS, della nuova procedura automatizzata che costituirà la piattaforma informatica comune per la gestione di queste prestazioni
  • A seguire, potranno quindi essere esaminate e liquidate le prime domande di pensione già presentate dagli utenti