In attesa che il testo riceva il via libera definitivo dalla Camera, la nuova legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 contiene alcuni comma che “toccano” il Sistema AdEPP.
A farne le spese soprattutto l’Inpgi, l’Istituto di previdenza dei giornalisti, che si vede costretta ad affrontare una nuova ondata di prepensionamenti. Il comma 498, infatti, dice “Al fine di sostenere l’accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all’articolo 37,comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n.416, è autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all’articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14. L’onere annuale sostenuto dall’INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all’Istituto ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n.416 del 1981. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198”.
Inoltre nel comma 499 si legge: Nell’articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.69, il comma 2 è sostituito dai seguenti: « 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro auto-nomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa. 2-bis. L’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore, con i giornalisti che abbiano optato per i tratta-menti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanzia-mento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un’azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale ».
Commi che arrivano nonostante lo stesso Istituto avesse chiesto, invece, di poter ampliare la platea degli iscritti e non dei pensionati. La crisi del mercato del lavoro, la mancanza di nuovi assunti, degli iscritti attivi, la continua perdita di posti di lavoro nell’editoria, è e resta il punto critico dell’Inpgi, non certo la gestione che ha saputo, in questi anni, garantire tutte le protezioni sociali ed economiche agli aderenti.
Il testo licenziato dal Senato contiene anche alcuni commi che riguardano la professione medica come ad esempio il 449 dove si specifica che “Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l’espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d’attesa, è autorizzato un contributo pari ad euro 235.834.000 a valere sull’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, come rifinanziato da ultimo dall’articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n.145, nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni”.
Il comma 470 affronta il tema dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali, per i quali sono stati stanziati 3 milione di euro l’anno. “E’ istituita – si legge nella norma – un’apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, è modificata in «Osservatorio nazionale perla formazione sanitaria specialistica» e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica”.
Altri 25 milioni di euro sia per il 2020 sia per il 2021, che arrivano a 26 dal 2022, sono, invece, i soldi stanziati “Per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria” (Comma 859).
Ed infine, sembra chiusa la vicenda spending review. Nel comma 601 si legge “Le disposizioni di cui ai commi da 588 a 613 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, per i quali resta in vigore l’articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n.205.