Professionisti e bonus 600. L’articolo de Il Sole 24 Ore

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“Professionisti iscritti agli Ordini: così i calcoli su reddito e calo di attività per ottenere i 600 euro” titola Il Sole 24 Ore che scrive “L’indennità è l’unico aiuto riconosciuto anche dal Dl Rilancio alle categorie iscritte agli Ordini. La norma crea incertezza sui periodi di riferimento.

Di seguito l’articolo a firma Paolo Meneghetti

Il decreto Rilancio (Dl 34/2020) rimescola le carte sui sostegni ai professionisti. Ora il perimetro dell’intervento è chiaro – a meno di modifiche in sede di conversione del decreto – per capire che cosa spetta e a chi bisogna distinguere tra iscritti a una Cassa di previdenza autonoma (le professioni ordinistiche) e quanti, privi di Cassa autonoma, sono iscritti alla gestione separata Inps.

I professionisti con Cassa

Per la prima categoria viene escluso il diritto a percepire il nuovo contributo a fondo perduto, dopo iniziali versioni del decreto che invece lo ricomprendeva: fatto che ha dato origine a forti polemiche da parte dei professionisti. L’esclusione è oggettiva e quindi non più condizionata alla circostanza di avere diritto o meno di percepire l’indennità di 600 euro prevista dal decreto Cura Italia (18/2020, articolo 44).

Per i professionisti ordinistici, dunque, l’unico contributo resta il reddito di ultima istanza – peraltro già percepito da molti per il mese di marzo e che a maggio potrebbe salire a mille euro – il cui calcolo è certamente complesso e deriva da un percorso articolato stabilito con il decreto emanato dal ministero del Lavoro il 28 marzo scorso.

Il Dl Rilancio è, però, intervenuto anche sull’indennità di 600 euro, precisando che per aprile e maggio non spetta a chi, alla data di presentazione dell’istanza, risulti:

– titolare di pensione;

Il calcolo per l’indennità

Il primo step da esaminare per capire se spetta l’indennità consiste nel valutare se si rientri tra i professionisti che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il decreto di fine marzo afferma che ricadono in tale condizione:

  1. I professionisti che nel periodo d’imposta 2018 hanno dichiarato un reddito complessivo (al lordo dei canoni locativi da cedolare secca) non superiore a 35mila euro che abbiamo subito restrizioni da provvedimenti Covid 19. Considerato che le restrizioni da provvedimenti Covid sono state emanate a vario titolo su tutto il territorio nazionale, si può affermare che se risulta rispettato il tetto reddituale ne deriva il diritto alla percezione dell’indennità anche per aprile e maggio;
  2. I professionisti che abbiano dichiarato un reddito 2018 (la norma in realtà parla di «reddito percepito», ma va interpretato come «dichiarato»), calcolato sempre al lordo dei canoni locativi da cedolare secca, compreso tra 35mila e 50mila euro, hanno diritto all’indennità per aprile e maggio se hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il calo o la cessazione dell’attività

Ora si tratta di capire se si è verificata tale evenienza. Il decreto del 28 marzo (articolo 2, lettera a) chiarisce che va intesa come cessata l’attività se è stata chiusa la partita Iva tra il 23 febbraio e il 31 marzo di quest’anno. Allo stato attuale non è chiaro se vi sarà un aggiornamento del decreto per portare la data al 31 maggio, poiché sembrerebbe non del tutto in linea con la ratio del Dl originario il fatto che colui che ha cessato l’attività prima di aprile percepisca anche per i mesi aprile e maggio l’indennità. Dal punto di vista letterale, tuttavia, in questo casi sembrerebbe spettante la provvidenza.

Inoltre, sempre l’articolo 2 (lettera b) stabilisce che si deve intendere ridotta o sospesa l’attività se si è registrata una comprovata riduzione del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al medesimo dato del primo trimestre 2019 di almeno il 33 per cento. Attenzione poiché il parametro di riferimento, in questo caso , non è il fatturato (come accade in molte altre provvidenze), bensì il reddito inteso come differenza tra compensi percepiti e costi sostenuti. La norma non cita tra i costi sostenuti le quote di ammortamento dei beni strumentali, che parrebbero quindi da escludere dal conteggio.

Dubbio sul parametro temporale

Come si può notare la disposizione del decreto di fine marzo era orientata a una verifica che aveva come obiettivo il mese di marzo (il parametro era il primo trimestre reddituale) e la conferma dell’indennità contenuta nel decreto Rilancio non prevede nuovi parametri riferiti ad altro periodo temporale.

È, però, ragionevole pensare che chi ha subito una riduzione reddituale nel primo trimestre 2020 abbia avuto difficoltà economiche anche nei mesi di aprile e maggio 2020, ma sul punto sarà opportuno attendere i primi chiarimenti interpretativi.