Aspettando i 280 milioni di euro

2611

Il rifinanziamento del bonus erogato a marzo per i mesi di aprile e maggio è cosa certa…anche per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza. Lo stabilisce l’Art.78 del Decreto Rilancio il quale prevede il rifinanziamento dell’apposito fondo istituito dall’art. 44 del Decreto legge “Cura Italia” per il “reddito di ultima istanza”, destinato a finanziare l’indennità in oggetto. E lo ribadisce il Decreto interministeriale appena emanato ma il Presidente dell’AdEPP, Alberto Oliveti, ai microfoni della giornalista de l’Ansa e di Italia Oggi sottolinea che “C’è una sequenza temporale da rispettare. Se prima non rientrano i soldi dell’una tantum (280 milioni anticipati dagli Enti) le Casse non hanno liquidità disponibile a pagare i 600 euro di aprile. Men che meno quelli di maggio”.

Il “come, quando, quanto e a chi”  è quindi contenuto nel Decreto interministeriale, Ministero del lavoro e Mef, riportato di seguito.

Articolo 1 Indennità per i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”)

1. La quota parte del limite di spesa del Fondo di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall’articolo 78, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinato al sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, per i mesi di aprile e maggio, è pari a 650 milioni di euro per l’anno 2020. A valere sul predetto limite di spesa trovano altresì prioritaria copertura finanziaria eventuali eccedenze di spesa rispetto al limite di spesa di 280 milioni di euro per l’anno 2020 derivanti dall’ammissione a pagamento da parte degli enti previdenziali di domande relative all’indennità per il mese di marzo in relazione alle quali non è stato possibile disporre il pagamento medesimo in quanto eccedente il predetto limite di spesa di 280 milioni di euro.

2. Il sostegno al reddito di cui al comma 1, costituito da un’indennità, per il mese di aprile 2020 è pari a 600 euro.

3. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 marzo 2020, emanato ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del menzionato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come integrato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di aprile 2020.

4. L’indennità di cui al comma 2 è riconosciuta anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell’anno 2019 e entro il 23 febbraio 2020, purché nella dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 4, del presente decreto attestino un reddito professionale entro i limiti indicati nel decreto ministeriale 28 marzo 2020.

5. L’indennità, corrisposta secondo le modalità di cui all’articolo 3, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, con i benefici di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, con i benefici di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e con il reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Articolo 2 (Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell’attività)

  1. Ai fini del presente decreto si intende:
  2. a) per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020;
  3. b) per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
  4. La definizione di cui al comma 1, lett. b) non si riferisce a coloro che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso degli anni 2019 e 2020.

Articolo 3 (Platea dei beneficiari, modalità di attribuzione dell’indennità e obbligo degli elenchi dei beneficiari)

  • Per coloro che non abbiano già beneficiato dell’indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 marzo 2020, emanato ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come integrato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, ai fini del riconoscimento delle indennità di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, devono soddisfare le seguenti condizioni:
  • a) non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • b) non devono essere titolari di pensione.
  • Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto sono presentate dai professionisti dal 8 giugno 2020 agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria cui sono iscritti, che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo direttamente all’interessato.
  • L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
  • L’istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:
  • a) di essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • b) di non aver percepito o di percepire le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, il reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,;
  • c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • d) di aver conseguito nell’anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore agli importi di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b), del decreto ministeriale 28 marzo 2020 oppure, in caso di iscrizione all’ente di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell’anno 2019 e 2020, di aver conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi;
  • e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre  2020 rispetto al primo trimestre  del 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 28 marzo 2020, fatto salvo quanto previsto per i nuovi iscritti all’articolo 2, comma 2, del presente decreto.
  • All’istanza deve essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
  • Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 4 e 5 o presentate dopo l’8 luglio 2020.
  • Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono ai sensi del successivo articolo 4, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall’articolo 4.
  • Gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l’elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l’indennità di cui all’articolo 1, all’Agenzia delle entrate e all’INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire.

Articolo 4 (Monitoraggio ed integrazione del Fondo)

  1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria comunicano con cadenza settimanale a partire dal 15 giugno 2020 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione agli enti previdenziali che potranno erogare le ulteriori prestazioni previa attuazione di quanto previsto all’articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 e all’articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Articolo 5 (Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede a valere sul capitolo 4319 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’esercizio finanziario 2020. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza sulla base di apposita rendicontazione.
  2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.itnella sezione Pubblicità legale