Decreto Semplificazione. Pec e domicilio digitale

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I professionisti possono andare incontro a sanzioni e sospensioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo di comunicare il domicilio digitale all’ordine di appartenenza nonché la propria pec.

Il domicilio digitale, nello specifico, è un indirizzo elettronico certificato contenuto nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) a disposizione della PA e dei gestori di pubblici servizi.

Ecco gli articoli “incriminati”

Art. 24 (Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)

Il comma 1 estende la possibilità per i cittadini di fruire dei servizi attraverso la propria identità digitale, ampliandola a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi e dalle società a controllo pubblico, precisando che l’accesso al domicilio digitale avvenga tramite dispositivi mobili anche attraverso il punto di

accesso o applicazione AppIO. Inoltre, si prevede che, nel caso in cui l’indirizzo PEC del cittadino non risulti più attivo, si procede alla cancellazione d’ufficio dello stesso dall’Indice nazionale dei domicili digitali

delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, secondo le modalità fissate nelle Linee guida di AgID, le quali ultime definiscono altres. le modalità di gestione e aggiornamento dell’elenco dei domicili delle persone fisiche e degli enti di diritto privato per i casi di decesso del titolare del domicilio digitale ovvero di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio.

La disposizione in esame stabilisce, inoltre, le modalità con le quali potrà essere reso disponibile un domicilio digitale a coloro che non abbiano ancora provveduto a eleggerlo ovvero saranno messi a disposizione o consegnati i documenti a coloro che non abbiano accesso ad alcun domicilio digitale.

La norma prevede, inoltre, che nell’Indice nazionale di cui supra siano inseriti anche i domicili digitali di professionisti diversi da quelli iscritti agli ordini ovvero collegi, perché iscritti in elenchi o registri detenuti dalle P.A. e istituiti con legge dello Stato.

Successivamente, la norma sancisce misure per contrastare il fenomeno dell’invio di comunicazioni indesiderate diverse da quelle aventi valore legale ovvero estranee alle finalità di erogazione di servizi pubblici.

La disposizione in esame prevede che l’accesso ai servizi in rete avvenga sia con SPID che con Carta d’Identità Elettronica e che i gestori dell’identità digitale accreditati si debbano iscrivere in un apposito registro (tenuto da AgID). Nella medesima ottica, prevede altresì che l’identità digitale attesti gli attributi qualificati dell’utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con le più volte richiamate Linee guida. Al fine di semplificare ulteriormente l’accesso ai servizi telematici, è stabilito che si debbano rendere fruibili i servizi di cui alla disposizione in esame anche in modalità digitale (ed anche attraverso dispositivi mobili), e che l’avvio dei progetti di trasformazione digitale debba avvenire entro il 28 febbraio 2021.

Inoltre, si prevede un puntuale sistema sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.

Il comma 2 proroga il termine entro il quale il pagamento alle P.A. dovrà essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA al 28 febbraio 2021. Successivamente, si consente ad AgID di continuare a gestire l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato.

Il comma 3 prevede che le carte d’identità possano essere rinnovate a decorrere dal 180esimo giorno precedente la scadenza e che le carte d’identità cartacee ed elettroniche possano essere rinnovate, anche se ancora valide, prima del 180esimo giorno precedente la scadenza.

Il comma 4, dettando una disciplina transitoria, stabilisce che dal 28 febbraio 2021 le P.A. non possano più emettere credenziali per l‘accesso ai servizi.

Art 37 (Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti)

Introduce modifiche atte a favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamentodei percorsi di transizione digitale delle imprese e dei comparti amministrativi di riferimento, con l’obiettivo di agevolarne l’operatività, sia in situazioni emergenziali, come quella attuale, sia nella prossima fase di recupero e rilancio produttivo.

Le modifiche introdotte si propongono di dare attuazione alle disposizioni dell’art. 16 del decreto-legge n.185 del 2008 e dell’art. 5 del decreto-legge n. 179 del 2012, oggi confluite nel CAD, che impongono alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo pec al Registro delle imprese e, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi. Tale obbligo di comunicazione è rimasto a tutt’oggi largamente inattuato.

Per un opportuno coordinamento con il Codice dell’amministrazione digitale e con la disciplina europea, si sostituisce il riferimento all’indirizzo pec con quello relativo al domicilio digitale e si introduce un termine espresso entro il quale le imprese sono tenute a comunicare detto domicilio digitale.

Al fine di rafforzare l’imperatività della norma, si prevede l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 c.c., in misura raddoppiata, alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle imprese. Alla sanzione pecuniaria, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, si aggiunge l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse, fino alla loro concorrenza.

Nella medesima direzione verso la garanzia di effettività della disposizione, si prevede che il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese, ove rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chieda alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, perdurando l’inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese.

Con specifico riferimento al professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco, si introduce l’obbligo di diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. In continuità con la previgente formulazione, inoltre, si prevede che l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

La soppressione dei commi 8, 9 e 10 è volta a garantire il coordinamento con il Codice dell’amministrazione digitale in cui sono già confluite tali previsioni. La medesima disposizione procedimentalizzata introdotta per le imprese costituite in forma societaria è estesa a quelle individuali. In particolare, con riferimento a tali soggetti giuridici, si prevede, in caso di presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese priva dell’indicazione del domicilio digitale, la sospensione della stessa domanda in attesa della sua integrazione con il domicilio digitale.

Inoltre, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo. Se ci. non avviene o nel caso in cui domicilio digitale è cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, le stesse imprese individuali sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Decorsi trenta giorni dalla diffida, perdurando l’inattività e in assenza di opposizione da parte dell’imprenditore individuale, il Conservatore procede alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia, contestualmente, la descritta procedura di assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digital