Inpgi2. Minimi e comunicazione reddito. Scadenze invertite

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Il Servizio entrate contributive dell’Inpgi ha diramato la circolare esplicativa sui contributi minimi per il 2020 e sulla comunicazione del reddito professionale autonomo per l’anno di imposta 2019. La novità principale è che da quest’anno le due scadenze sono invertite rispetto al passato: i contributi minimi vanno versati entro il 31 luglio, la comunicazione va inoltrata entro il 30 settembre 2020. Rivalutato anche l’ammontare dei contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità). Gli iscritti all’Albo entro il 31 luglio 2015 dovranno versare 369,90 euro; i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità di iscrizione all’Albo 198,40 euro; i titolari di trattamento pensionistico diretto 241,28 euro. Il pagamento va effettuato tramite Modello F24/Accise o bonifico bancario seguendo le indicazioni riportate nella circolare pubblicata anche sul sito web dell’Istituto.

Non sono tenuti al versamento dei contributi minimi i giornalisti lavoratori autonomi che nel 2020 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, l’interessato deve necessariamente comunicare all’Inpgi le modalità con cui svolge la professione utilizzando il modulo disponibile a questo link.

I giornalisti iscritti alla Gestione separata che – alla data del 31 luglio 2020 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2020 presumono di non svolgerne, sono esentati dal versamento dei contributi minimi previa comunicazione scritta di cessata attività da comunicare all’ente utilizzando il modulo disponibile a questo link.

In virtù delle disposizioni introdotte dal Comitato amministratore dell’Inpgi2 per sostenere il reddito dei giornalisti lavoratori autonomi colpiti dalle misure di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19, coloro i quali nel 2019 abbiano percepito un reddito esclusivamente da lavoro autonomo non superiore a 30mila euro possono differire il versamento dei contributi minimi dovuti per il 2020 dal 31 luglio 2020 al 31 ottobre 2021, in un’unica soluzione o fino a un massimo di 6 rate mensili, senza sanzioni e/o interessi.