Regolamento delle professioni. Il CDM dice sì

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola, del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

La direttiva mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare restrizioni sproporzionate all’accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio.

In particolare, si disciplinano in modo più omogeneo e chiaro le valutazioni di proporzionalità̀ che gli Stati membri devono effettuare prima dell’introduzione di nuove regolamentazioni delle professioni, o per la modifica di regolamentazioni esistenti e si prevede che tali valutazioni siano svolte da un organo indipendente, al fine di salvaguardarne l’effettività e l’imparzialità.

L’Articolo 1 della Direttiva, firmata dall’allora presidente Antonio Tajani, sottolinea che “Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell’introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori. Essa non pregiudica la competenza, in assenza di armonizzazione, e il margine di discrezionalità degli Stati membri nel decidere se e come regolamentare una professione entro i limiti dei principi di non discriminazione e proporzionalità”.

E se l’Art.5 dal titolo “Non discriminazione” stabilisce che “Al momento di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri provvedono affinché dette disposizioni non siano direttamente o indirettamente discriminatorie sulla base della nazionalità o della residenza” l’articolo 8 avverte Gli Stati membri che “Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri devono mettere a disposizione informazioni, con mezzi appropriati, dei cittadini, dei destinatari di servizi e altri portatori di interessi, anche di coloro che non esercitano la professione interessata”.

Inoltre “Gli Stati membri coinvolgono in maniera appropriata tutte le parti interessate e danno loro la possibilità di esprimere la propria opinione. Ove pertinente e opportuno, gli Stati membri effettuano consultazioni pubbliche conformemente alle loro procedure nazionali”.

In allegato

  • la bozza del testo del decreto entrato in Consiglio dei Ministri;
  • la relativa relazione tecnica;
  • la relativa relazione illustrativa;
  • la tabella di concordanza tra lo schema di d. lgs. e la Direttiva UE 2018/958.