Sanificazione e DPI. Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate

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“Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione: del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, inoltre, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari comunicano all’Agenzia delle Entrate, in luogo dell’utilizzo diretto dei crediti d’imposta di cui al punto 1.1, l’opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari”, è quanto si legge nella comunicazione del provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia dell’Entrate, Ernesto Maria Ruffiini.

Tra i possibili beneficiari, l’Agenzia delle Entrate ricorda soprattutto gli operatori con attività aperte al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema) ma sono ammessi anche imprenditori e imprese agricole, associazioni, fondazioni e altri enti privati.

Per il Terzo settore, l’Agenzia delle Entrate ritiene che sia applicabile il bonus anche se non si esercita, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.

Per quanto concerne la sanificazione di ambienti collegate alle attività svolte, nel caso in cui l’operazione non sia effettuata da operatori professionisti risultano ammissibili anche le spese per la sanificazione fai-da-te, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile mentre per la cessione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)  la comunicazione deve essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.