I dubbi interpretativi circa la possibilitร per le associazioni tra professionisti di accedere al contributo a fondo perduto sono stati chiariti dallโAgenzia delle Entrate con la risposta allโinterpello n. 377 del 18 settembre 2020 che ribadisce lโesclusione di questโultimi dalla misura prevista, invece, per tutte le altre categorie.
Una risposta che arriva tardi e che costringerร i professionisti a restituire quanto ottenuto senza sanzioni ma con i dovuti interessi.
Il tutto nasce dopo la pubblicazione della prima circolare dellโAgenzia delle Entrate sui contributi a fondo perduto, la n. 15/E del 13 giugno 2020, che sembrava consentire lโaccesso alla misura a tutte le associazioni di cui allโarticolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, comprese quelle composte da professionisti associati iscritti ad enti privati di previdenza.
Lโincertezza normativa ed i chiarimenti tardivi e non chiari del Fisco hanno quindi portato molte associazioni tra professionisti a presentare erroneamente domanda.
E lโAgenzia delle Entrate informa che โLe sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributariaยป non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia giร fruito del contributo qui in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi. Tale argomentazione, come precisato con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 รจ estesa anche all’ipotesi di cui al quesito 2.10 della circolare n. 22/E del 2020, riguardante gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenzaโ
Cosa รจ il contributo a fondo perduto e a quanto ammonta?
E un bonus previsto dallโarticolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto โDecreto Rilancioโ).
Lโammontare del contributo รจ determinato applicando una percentuale alla differenza tra lโammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e lโammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, nel modo seguente:
- 20%, se i ricavi e i compensi dellโanno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
- 15%, se i ricavi e i compensi dellโanno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro;
- 10%, se i ricavi e i compensi dellโanno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.
Viene, comunque,ย garantito un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto รจย escluso da tassazioneย sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per lโIrap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilitร delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.





