Contributo a fondo perduto. Fuori le STP

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I dubbi interpretativi circa la possibilità per le associazioni tra professionisti di accedere al contributo a fondo perduto sono stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 377 del 18 settembre 2020 che ribadisce l’esclusione di quest’ultimi dalla misura prevista, invece, per tutte le altre categorie.

Una risposta che arriva tardi e che costringerà i professionisti a restituire quanto ottenuto senza sanzioni ma con i dovuti interessi.

Il tutto nasce dopo la pubblicazione della prima circolare dell’Agenzia delle Entrate sui contributi a fondo perduto, la n. 15/E del 13 giugno 2020, che sembrava consentire l’accesso alla misura a tutte le associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, comprese quelle composte da professionisti associati iscritti ad enti privati di previdenza.

L’incertezza normativa ed i chiarimenti tardivi e non chiari del Fisco hanno quindi portato molte associazioni tra professionisti a presentare erroneamente domanda.

E l’Agenzia delle Entrate informa che Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria» non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo qui in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi. Tale argomentazione, come precisato con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 è estesa anche all’ipotesi di cui al quesito 2.10 della circolare n. 22/E del 2020, riguardante gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza”

Cosa è il contributo a fondo perduto e a quanto ammonta?

E un bonus previsto dall’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancio”).

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, nel modo seguente:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro;
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.

Viene, comunque, garantito un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.