Enpaf. Oltre i bonus statali

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L’Ente di previdenza dei farmacisti ha adottato misure straordinarie, oltre l’anticipo del pagamento dei bonus statali (marzo, aprile e maggio) a sostegno della categoria per l’emergenza sanitaria da COVID – 19.

È stato stanziato, infatti, un primo importo di 500 mila euro che potrà essere reintegrato in caso di esaurimento dello stanziamento.

È previsto l’intervento della Sezione Assistenza in questi casi:
1.decesso del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, vittima del COVID – 19.  Il contributo è pari a 11.000,00 euro;

2.ricovero del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, presso una struttura ospedaliera a seguito di positività al COVID – 19. Il contributo è pari a 200,00 euro per ogni giornata di ricovero;

3.isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento dell’Autorità sanitaria competente, del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, a seguito di positività al COVID – 19. Il contributo è pari a 100,00 euro per ogni giornata di isolamento;

4.chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia, in conseguenza del contagio da COVID – 19. Il contributo, a favore del titolare o del socio delegato, è pari a 400,00 euro per ogni giornata di chiusura.

L’erogazione del contributo a favore del richiedente prescinde dalla verifica della sua situazione di bisogno economico, non sarà, quindi, necessario produrre né la documentazione fiscale né il modello ISEE.

Alla domanda diretta ad ottenere il contributo deve essere allegata:
a.per il decesso, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello DE);
b.per il ricovero, la documentazione sanitaria da cui emerga il ricovero a causa di positività al COVID – 19 e la durata del ricovero stesso;
c.per l’isolamento obbligatorio da COVID – 19, la documentazione amministrativa/sanitaria da cui emerga il periodo di isolamento obbligatorio;
d.per la chiusura temporanea a causa del contagio da COVID -19, la documentazione amministrativa da cui emerga il periodo di chiusura dell’esercizio.

E’ consentito il cumulo di più di un contributo