Baretta e Puglisi “Si alla riduzione della tassazione”

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“Mi aspetto un emendamento in questa direzione” così il sottosegretario al Ministero dell’economia, Pier Paolo Baretta, rispondendo ad una “provocazione” lanciata dal Presidente dell’AdEPP, Alberto Olvieti, durante la presentazione del V Rapporto sugli Investimenti delgi Enti di Previdenza Privati. Il Presidente Oliveti, infatti, ricordando l’Art.10 “Riduzione della tassazione dei dividendi  per gli Enti non commerciali” contenuto nella Legge di Bilancio che dovrà essere approvata entro la fine di dicembre, ha sottolineato come tra i settori nell’ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale (elencando settori che vanno dalla famiglia alla sicurezza alimentare, dalla protezione civile alla beneficienza, fino ai diritti civili, arte, attività e beni culturali) manchi proprio la “previdenza”.

Il Sottosegretario Baretta si è detto  propenso a portare la tassazione dal 26 al 20% dei rendimenti delle Casse e ha ricordato che “le Casse sono dei partner anche se non sempre le abbiamo trattate e considerate come partner. E quindi dobbiamo rafforzarle. Le due questioni ossia l’autonomia gestionale e l’emanando decreto sugli investimenti vanno sicuramente affrontate nell’ottica del rafforzamento delle Casse”.

Anche la Sottosegretaria del ministero del Lavoro, Francesca Puglisi, durante il suo intervento si è detta favorevole all’abbassamento della tassazione dei rendimenti delle Casse dal 26% al 20%. ”Le Casse – ha sottolineato  – sono state veloci e puntuali nell’erogare in anticipo gli indennizzi statali previsti per i professionisti per la pandemia e ulteriori aiuti. In una fase così complicata e drammatica per noi gli Enti di previdenza, proprio pechè assolvono alla loro funzione pubblica rappresentano una gamba del welfare davvero importante E su cui credo dovremmo continuare a ragionare assieme. Anche in un’ottica, appunto, di defiscalizzazione”.

“Vorremmo risolvere anche nella conversione in legge della Legge di Bilancio la doppia tassazione delle prestazioni assistenziali che ricevono i singoli professionisti dalle Casse affinché non sia più doppia. Voglio ricordare che gli indennizzi ricevuti dallo Stato erano esenti da tassazione, invece in questo caso sono stati doppiamente tassati. E dall’altro è necessario un alleggerimento della tassazione dei rendimenti degli investimenti se non altro equiparandola a quella dei Fondi pensione (oggi sono al 20%), ricordando appunto il fondamentale ruolo delle Casse che svolgono una funzione di primo pilastro e quindi fondamentale per il welfare del nostro Paese e dei professionisti”.

 

L’art.10 citato dal Presidente Oliveti

(Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali)
1. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali cui alla lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 2, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio
2021. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti di gara residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I settori nell’ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
d) arte, attività e beni culturali.
3. I soggetti di cui al comma 1 destinano l’imposta sul reddito delle società non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.
4. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 destinano l’imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonandola in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.