Fondo Gasparrini. C’è tempo fino al 17 dicembre…per ora

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Alle battute finali la disciplina derogatoria del Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui sulla prima casa. Al momento, infatti, non risultano possibili proroghe delle condizioni straordinarie. Diverse le date da ricordare. La prima è il 17 dicembre 2020: fino a tale data l’accesso al Fondo sarà possibile ai lavoratori autonomi, ai professionisti, alle cooperative edilizie e senza la presentazione dell’ISEE.

Fino al 31 dicembre sarà valida una procedura veloce, che permette alla banca di sospendere le rate del mutuo senza attendere l’esito della richiesta da parte di Consap. Ed infine, fino al 9 gennaio 2021, l’accesso ai benefici del Fondo è ammesso anche nell’ipotesi di mutui contratti da meno di 12 mesi.

Che cosa è il  Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini)

Il fondo è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto legge 18/20020 (il cosiddetto “Cura Italia”) successivamente convertito in legge 27/2020, e dall’art.12 del dl 23 dell’8 aprile (il cosiddetto “DL liquidità”), la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata alle seguenti categorie di beneficiari:

  • I lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • I lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
  • I titolari di mutui per un importo massimo di 400.000 euro.
  • I titolari di mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Fondo di garanzia per i mutui prima casa).

In base al decreto legge 23/2020, e fino a 9 mesi dall’entrata in vigore dello stesso, l’accesso al Fondo è possibile anche per mutui contratti da meno di 12 mesi.

Restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economia già precedentemente previste per l’accesso al Fondo, ovvero:

  • La cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • La cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • La morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Come fare domanda?

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.

Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione che viene pubblicato anche da Consap Spa (società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestore del Fondo) oltre che in questa pagina.

Fino al termine dell’emergenza COVID-19, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Consap all’indirizzo [email protected]