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Costituzione start up. Ci vuole il notaio

A stabilirlo il Consiglio di Stato che nella sentenza, arrivata in risposta al ricorso presentato dal Consiglio nazionale del Notariato contro il decreto del Mise che regolava la nuova modalitร  di istituzione delle imprese innovative. Il provvedimento del 2016 varato dallo Sviluppo economico stabiliva infatti che โ€œlโ€™atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalitร  esclusivamente informatica e portano lโ€™impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dellโ€™art. 24 del Cadโ€.

Secondo il Consiglio di Stato โ€œil potere esercitato dal Ministero attraverso il decreto impugnato non poteva avere alcuna portata innovativa dellโ€™ordinamento, ovvero, nello specifico, non poteva incidere sulla tipologia degli atti necessari per la costituzione delle start up innovative, cosรฌ come previsti dalla norma primariaโ€.

La sentenza ricorda che in base allโ€™art. 11 della Direttiva 2009/101/CE โ€œin tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, allโ€™atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, lโ€™atto costitutivo e lo statuto della societร  e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico. Lโ€™atto costitutivo e lo statuto delle societร  e le loro modifiche possono non rivestire la forma dellโ€™atto pubblico se la legislazione prevede, allโ€™atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario”.

Per il Consiglio Nazionale del Notariato โ€œquesta sentenza consente quindi di rimarcare come il Notariato non sia assolutamente contrario al modello โ€˜startup innovativaโ€™ ed il fatto che il 75% di esse venga costituito attraverso lโ€™atto pubblico notarile ne รจ la dimostrazione piรน evidente e pone lโ€™accento sullโ€™importanza del controllo di legalitร  preventivo in ambito societario al fine di mantenere lโ€™affidabilitร  dei pubblici registri e non consentire ad organizzazioni malavitose di utilizzare indiscriminatamente nuovi modelli societari particolarmente appetibili in quanto significativamente agevolati, ma non adeguatamente controllati e sorvegliatiโ€.

 

 

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