A stabilirlo il Consiglio di Stato che nella sentenza, arrivata in risposta al ricorso presentato dal Consiglio nazionale del Notariato contro il decreto del Mise che regolava la nuova modalitร di istituzione delle imprese innovative. Il provvedimento del 2016 varato dallo Sviluppo economico stabiliva infatti che โlโatto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalitร esclusivamente informatica e portano lโimpronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dellโart. 24 del Cadโ.
Secondo il Consiglio di Stato โil potere esercitato dal Ministero attraverso il decreto impugnato non poteva avere alcuna portata innovativa dellโordinamento, ovvero, nello specifico, non poteva incidere sulla tipologia degli atti necessari per la costituzione delle start up innovative, cosรฌ come previsti dalla norma primariaโ.
La sentenza ricorda che in base allโart. 11 della Direttiva 2009/101/CE โin tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, allโatto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, lโatto costitutivo e lo statuto della societร e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico. Lโatto costitutivo e lo statuto delle societร e le loro modifiche possono non rivestire la forma dellโatto pubblico se la legislazione prevede, allโatto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario”.
Per il Consiglio Nazionale del Notariato โquesta sentenza consente quindi di rimarcare come il Notariato non sia assolutamente contrario al modello โstartup innovativaโ ed il fatto che il 75% di esse venga costituito attraverso lโatto pubblico notarile ne รจ la dimostrazione piรน evidente e pone lโaccento sullโimportanza del controllo di legalitร preventivo in ambito societario al fine di mantenere lโaffidabilitร dei pubblici registri e non consentire ad organizzazioni malavitose di utilizzare indiscriminatamente nuovi modelli societari particolarmente appetibili in quanto significativamente agevolati, ma non adeguatamente controllati e sorvegliatiโ.




