Costituzione start up. Ci vuole il notaio

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A stabilirlo il Consiglio di Stato che nella sentenza, arrivata in risposta al ricorso presentato dal Consiglio nazionale del Notariato contro il decreto del Mise che regolava la nuova modalità di istituzione delle imprese innovative. Il provvedimento del 2016 varato dallo Sviluppo economico stabiliva infatti che “l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l’impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell’art. 24 del Cad”.

Secondo il Consiglio di Stato “il potere esercitato dal Ministero attraverso il decreto impugnato non poteva avere alcuna portata innovativa dell’ordinamento, ovvero, nello specifico, non poteva incidere sulla tipologia degli atti necessari per la costituzione delle start up innovative, così come previsti dalla norma primaria”.

La sentenza ricorda che in base all’art. 11 della Direttiva 2009/101/CE “in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico. L’atto costitutivo e lo statuto delle società e le loro modifiche possono non rivestire la forma dell’atto pubblico se la legislazione prevede, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario”.

Per il Consiglio Nazionale del Notariato “questa sentenza consente quindi di rimarcare come il Notariato non sia assolutamente contrario al modello ‘startup innovativa’ ed il fatto che il 75% di esse venga costituito attraverso l’atto pubblico notarile ne è la dimostrazione più evidente e pone l’accento sull’importanza del controllo di legalità preventivo in ambito societario al fine di mantenere l’affidabilità dei pubblici registri e non consentire ad organizzazioni malavitose di utilizzare indiscriminatamente nuovi modelli societari particolarmente appetibili in quanto significativamente agevolati, ma non adeguatamente controllati e sorvegliati”.