Esonero contributivo. Pubblicato il Decreto interministeriale

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Entra in vigore oggi, 28 luglio, il Decreto interministeriale, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro https://www.lavoro.gov.it/_layouts/15/Lavoro.Web/AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&rid=20386, che reca disposizioni  in materia di esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. 2.5 milioni per il 2021 è  il tetto di spesa massimo previsto.

Il testo  non reca modifiche rispetto allo schema precedentemente veicolato.

Questi gli articoli d’interesse per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza:

L’Art. 1 (Soggetti destinatari e misura dell’esonero) individua i destinatari dell’agevolazione , ossia:

  1. lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata. Ricomprende, inoltre, i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. Per tali categorie, l’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021;
  2. professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno;
  3. medici, infermieri e altri professionisti e operatori già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per tali categorie, l’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.

Mentre il  comma 2 individua i requisiti da possedere congiuntamente per accedere all’esonero, il comma 4 stabilisce che questi non sono applicabili ai soggetti che abbiano avviato la propria attività nel 2020, che comporti obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla gestione separata Inps ovvero agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza . Per tutti gli altri i requisiti per accedere all’esonero sono:

  • aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • aver percepito nel 2019 un reddito non superiore a 50mila euro. Si specifica, inoltre, che per gli iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività. Individua, poi, ulteriori criteri di calcolo per gli iscritti alle gestioni speciali autonome del’Inpsnonché per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Il comma 3 sottolinea, ai fini del riconoscimento dell’esonero, una serie di condizioni che devono sussistere congiuntamente, ossia:

  • non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente;
  • non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità ovvero da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

Il comma 5 stabilisce che l’esonero sia riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti nel 2020 ai medici, infermieri o professionisti che abbiano ricevuto i predetti incarichi per il contrasto della pandemia.

Il comma 6 prevede che l’esonero debba essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

 

Art. 3 (Criteri e modalità per la concessione dell’esonero in favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).

Il comma 1, in primo luogo, chiarisce che l’esonero abbia ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi.

Il comma 2 stabilisce che le domande debbano essere presentate entro il 31 ottobre 2021 agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza ai quali sono iscritti.

Il comma 3 demanda ai singoli enti previdenziali di predisporre lo schema per la presentazione della domanda, specificando che la stessa dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

  • di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente;
  • di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
  • di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • di aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
  • di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

Il comma 4 definisce i documenti che debbono essere allegati alla domanda.

Il comma 5 specifica che sono considerate inammissibili quelle domande che siano prive dei predetti requisiti, nonché che siano presentate dopo il 31 ottobre 2021.

Il comma 6 stabilisce che il Ministero del Lavoro provveda al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sulla base di apposita documentazione.

Il comma 7 stabilisce che gli enti di previdenza obbligatoria debbano trasmettere all’Agenzia delle entrate ed all’Inps – sulla base di modalità stabilite con appositi accordi – l’elenco dei soggetti ai quali è stato concesso l’esonero.

Il comma 8 prevede che, per rispettare il tetto di spesa, gli enti gestori comunichino con cadenza mensile, a partire dal 1° maggio 2021 al Ministero del Lavoro ed al MEF, i risultati del monitoraggio delle domande ammesse. Una volta quantificato l’ammontare delle agevolazioni, la disposizione in parola prevede che con successivo DM del Ministro del lavoro, d’intesa con il Ministro dell’economia, saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto.

 

Lavoratori autonomi e collaboratori

Art. 4 (Criteri e modalità per la concessione dell’esonero in favore dei lavoratori autonomi e dei collaboratori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 in quiescenza): 

 il comma 1 prevede che a professionisti ed operatori sanitari in quiescenza obbligati al pagamento dei contributi alla gestione separata Inps si applichino le diposizioni recate dall’art. 2, eccezion fatta per quelle concernenti le modalità di presentazione della domanda oltreché le ipotesi di inammissibilità. Infatti, la disposizione reca tali indicazioni in maniera specifica per i soggetti presi in considerazione, i quali dovranno – entro il 31 luglio 2021 – presentare domanda all’Inps con le seguenti informazioni:

  • di essere stato titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020 ai sensi del decreto “Cura Italia”;
  • di essere in quiescenza;
  • di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria

Il comma 2 prevede che ai soggetti presi in considerazioni che debbano versare i contributi ai rispettivi enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applichi quanto previsto dall’art. 3, eccezion fatta per le disposizioni concernenti requisiti ed ipotesi di inammissibilità delle domande. Infatti, si stabilisce che la domanda sia presentata secondo lo schema predisposto da ciascun singolo ente previdenziale, corredata dalle seguenti dichiarazioni:

  • di essere stato titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020 ai sensi del decreto “Cura Italia”;
  • di essere in quiescenza;
  • di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.

 

Il comma 3 individua le ipotesi di inammissibilità;

 

Art. 5 (Conformità al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19): dichiara la conformità del beneficio alla normativa europea, subordinandone l’operatività all’autorizzazione da parte della Commissione europea;

Art. 6 (Clausola di invarianza finanziaria): reca la clausola di invarianza finanziaria.