Esonero contributivo in dirittura di arrivo

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Ancora pochi giorni e l’esonero contributivo parziale chiuderà i battenti. La data ultima per presentare la domanda è slittata infatti al 2 novembre primo giorno utile non festivo.

La stessa data vale anche per i versamenti da effettuare ai fini della regolarità contributiva richiesta dalla norma.

E insieme alla comunicazione della nuova data, dal Ministero del lavoro sono arrivati alcuni chiarimenti chiesti dalla stessa AdEPP. Ossia:

  • l’esonero deve essere concesso unicamente per i mesi privi di altra copertura previdenziale;
  • per chi è iscritto oltre che a Cassa, alle gestioni INPS o ad altre Casse, l’importo spettante dovrà essere riproporzionato in ragione dei mesi di iscrizione non coincidenti;
  • per chi ha iniziato l’attività nel corso del 2019 e conseguentemente, per lo stesso anno, ha svolto l’attività per un periodo inferiore a 12 mesi; la verifica del calo di fatturato dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, dovrà avvenire sulla base dell’importo medio mensile relativo ai soli mesi di attività delle due annualità;
  • il contributo di maternità, rientra tra i contributi oggetto di possibile fino al limite massimo complessivo di 3.000 euro previsto dal legislatore.

Presentata l’istanza, con successivo decreto del Ministero del lavoro, saranno definiti i criteri e le modalità alle quali le Casse dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione, in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto e alle risorse effettivamente disponibili.

Il quadro normativo

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 20 e 21 della legge 30 dicembre 2020, n.178) ha previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Casse di previdenza private particolarmente danneggiati dalla crisi pandemica.

Alle disposizioni di legge è stata data attuazione con il decreto interministeriale del 17 maggio 2021.

La misura ha ricevuto l’autorizzazione UE lo scorso 14 luglio.

Quando e a chi spetta

Possono presentare domanda di esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 i professionisti iscritti alle Casse di previdenza privata in data antecedente il 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021), che:

  • abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Per tutto il periodo oggetto di esonero, i professionisti inoltre non devono risultare titolari di contratto di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) nonchè di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

L’esonero contributivo spetta a condizione che il professionista sia in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

La regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. L’articolo  47bis del decreto Sostegni bisD.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021 ha previsto che la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021 (si veda infra).