
Il Consiglio europeo ha raggiunto mercoledì scorso un accordo sul rafforzamento delle norme dell’UE in materia di tutela degli investitori al dettaglio.
Il pacchetto sugli investimenti al dettaglio mira a sostenere i singoli consumatori che desiderano investire sui mercati dei capitali dell’UE, proteggendo meglio i loro investimenti, fornendo loro informazioni più chiare sui prodotti di investimento e garantendo maggiore trasparenza e informativa.
Per Vincent Van Peteghem, Ministro delle Finanze “Norme più rigorose in materia di investimenti al dettaglio forniranno ai cittadini gli strumenti di cui hanno bisogno per prendere decisioni di investimento valide sui mercati dei capitali dell’UE in ogni fase del loro percorso. Dobbiamo far affluire i risparmi verso le imprese europee innovative, comprese le piccole e medie imprese (PMI) che sono la spina dorsale dell’economia europea e che devono attirare maggiori investimenti privati. Tali norme contribuiranno ad approfondire l’unione dei mercati dei capitali aumentando la fiducia dei consumatori nei mercati dei capitali e e incanalare i finanziamenti privati nella nostra economia”.
Il pacchetto di investimenti al dettaglio mira a offrire agli investitori al dettaglio lo stesso livello di informazione, trattamento e protezione, indipendentemente dai prodotti di investimento e dai canali di commercializzazione e di distribuzione che utilizzano. A tal fine, il pacchetto mira a modernizzare e semplificare le norme in materia di tutela degli investitori in modo che siano coerenti tra i diversi settori e le legislazioni dell’UE.
Con questo accordo, il Consiglio è pronto ad avviare negoziati con il Parlamento europeo sulla forma definitiva della legislazione.
Principali modifiche proposte dal Consiglio
Incentivi
Nella sua posizione, il Consiglio ha deciso di eliminare il divieto proposto di «incentivi» (spesso denominati «commissioni» o «commissioni di retrocessione») ricevuti per le vendite di sola esecuzione (in cui non viene fornita alcuna consulenza all’investitore). È già in vigore un divieto per la consulenza indipendente in materia di investimenti e la gestione del portafoglio, con limitate eccezioni.
Allo stesso tempo, al fine di rafforzare la prevenzione di potenziali conflitti di interesse, il Consiglio ha rafforzato le garanzie che accompagnano tutti gli incentivi con:
un test di persuasione che si applica quando non vi è alcun divieto di incentivi
un nuovo criterio uniforme che specifichi l’obbligo per i consulenti di agire nel migliore interesse del cliente
Maggiore trasparenza e divulgazione su quali pagamenti sono considerati incentivi, sui loro costi e sul loro impatto sui rendimenti degli investimenti
Inoltre, il Consiglio ha ulteriormente rafforzato le salvaguardie introducendo “principi generali” da rispettare quando si pagano o si ricevono incentivi. Questi principi generali non fanno parte del test di incentivazione in quanto tale, ma le imprese dovrebbero rispettarli in ogni momento quando pagano o ricevono incentivi a terzi o da terzi, ed essere in grado di dimostrarlo alle autorità nazionali competenti.
In base a questi principi generali, gli incentivi non dovrebbero incentivare le imprese a raccomandare determinati prodotti rispetto ad altri, non dovrebbero essere sproporzionati rispetto al valore offerto e gli incentivi versati o accettati e mantenuti da entità appartenenti allo stesso gruppo dovrebbero essere trattati allo stesso modo degli altri.
Gli Stati membri che dispongono già di divieti di incentivazione, che deciderebbero di introdurli in futuro o che si applicano o deciderebbero di applicare requisiti più rigorosi in relazione agli incentivi previsti dalla legislazione dell’UE, sarebbero autorizzati a farlo, secondo il mandato del Consiglio.
Rapporto qualità/prezzo
Il pacchetto introduce un nuovo concetto di “rapporto qualità/prezzo” per garantire che i prodotti di investimento siano offerti ai clienti al dettaglio solo se offrono un buon rapporto qualità-prezzo.
In base alle nuove norme, i fabbricanti e i distributori valuterebbero se i costi e gli oneri relativi a un prodotto sono giustificati e proporzionati per quanto riguarda le sue prestazioni, altri benefici e caratteristiche, i suoi obiettivi e, se del caso, la sua strategia.
Il Consiglio ha convenuto che le autorità europee di vigilanza, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), elaborino parametri di riferimento di vigilanza dell’Unione. Tuttavia, invece di indici di riferimento obbligatori integrati nel processo di governance dei prodotti dei produttori e dei distributori, si tratterebbe di uno strumento di vigilanza, sviluppato in modo da aiutare le autorità nazionali competenti a individuare i prodotti di investimento che non offrono un buon rapporto qualità-prezzo.
Poiché i parametri di riferimento utilizzati come strumenti di vigilanza non sarebbero direttamente vincolanti per i fabbricanti e i distributori, il Consiglio ha inoltre convenuto di rafforzare il loro processo di governance dei prodotti con un sistema di gruppi di pari.
I fabbricanti e i distributori confronterebbero i loro prodotti di investimento con un gruppo di pari di altri prodotti di investimento simili nell’UE per stabilire se il prodotto di investimento offre un buon rapporto qualità-prezzo.
Il confronto si baserebbe sulle informazioni contenute nelle banche dati gestite dall’ESMA e dall’EIOPA.
Il Consiglio propone inoltre di consentire agli Stati membri di prevedere la possibilità per i fabbricanti o i distributori di prodotti finanziari di scegliere, ai fini del confronto di mercato nei loro processi di valutazione del rapporto qualità/prezzo, di confrontare i loro prodotti con il pertinente indice di riferimento di vigilanza dell’Unione, anziché con un gruppo di pari.
Infine, il mandato negoziale consentirebbe anche agli Stati membri le cui autorità nazionali competenti hanno elaborato, anteriormente al 1º luglio 2024, indici di riferimento nazionali sui costi e sulla performance per individuare valori anomali, di decidere di continuare a utilizzare tali indici di riferimento nazionali, ma solo in relazione ai prodotti di investimento assicurativi.
Secondo la posizione del Consiglio, il quadro del rapporto costi/benefici sarebbe riesaminato sette anni dopo l’inizio della sua applicazione.
Passaggi successivi
L’11 aprile 2024 il Parlamento europeo ha approvato il suo mandato negoziale sul regolamento che modifica i PRIIP e il 23 aprile 2024 sulla direttiva omnibus. L’accordo odierno apre la strada all’avvio di negoziati interistituzionali.