Statuto AdEPP

Associazione degli Enti Previdenziali Privati

Articolo 1
Denominazione – Sede – Durata

  1. E’ costituita tra gli enti gestori di forme diprevidenza ed assistenza obbligatoria ex d. lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e d. lgs. 10 febbraio 1996 n. 103 ed analoghe successive leggi istitutive, una Associazione denominata “AdEPP – Associazione degli Enti Previdenziali Privati”.
  2. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma, all’indirizzo tempo per tempo fissato dal Consiglio Direttivo.
  3. La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 2
Scopo ed oggetto

  1. L’Associazione è apolitica, non ha finalità di lucro edha per scopo:
    La tutela dell’autonomia degli Enti associati nonché il coordinamento delle relazioni istituzionali e delle politiche sociali, assistenziali, di welfare e previdenziali da essi singolarmente perseguite.
  2. Per il perseguimento dello scopo l’Associazione svolge le attività qui di seguito indicate:
    1. La promozione di attività di assistenza sanitaria, di previdenza integrativa e di previdenza complementare, nonché la promozione di servizi assistenziali, ricreativi e culturali a favore degli iscritti delle Casse e degli Enti associati;
    2. La ricerca, lo studio e l’approfondimento del mercato del lavoro professionale e dei sistemi di previdenza ed assistenza europei ed internazionali, nonché la predisposizione di rapporti e ricerche sulle professioni, attraverso l’elaborazione dei dati degli Enti;
    3. La promozione di rapporti di collaborazione con istituzioni ed enti – pubblici e privati, italiani ed esteri – che esercitano funzioni ed attività in campo professionale, previdenziale ed assistenziale;
      c-bis) la collaborazione con istituzioni comunitarie, nazionali, regionali e locali per la progettazione e realizzazione di programmi e progetti a sostegno dei professionisti e dell’attività professionale;
    4. l’organizzazione di convegni e congressi sui temi afferenti alle attività degli enti associati;
    5. la promozione di assicurazioni globali sia per rischi professionali che per i dipendenti degli enti associati;
    6. la formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti degli enti associati;
    7. la comunicazione, la pubblicazione di libri, riviste e altradocumentazione per la divulgazione dello scopo sociale, anche attraverso sistemi e strumenti telematici, social network, e ogni altra iniziativa volta a dare rilievo alle attività svolte dall’Associazione e dai suoi Associati;
    8. la promozione di costituzione di enti e società per razionalizzare le attività gestionali delle Casse e degli enti aderenti all’AdEPP;
    9. la predisposizione di proposte di natura politica e legislativa;
      l. la promozione di ogni altra iniziativa idonea a perseguire lo scopo.
  3. L’Associazione coordina, altresì, le attività inerenti la stipulazione e modificazione dei contratti collettivi di lavoro relativi ai dipendenti degli enti associati previsti dalla legislazione vigente tempo per tempo.

Articolo 3
Patrimonio ed entrate

E’ costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzo di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
    La liquidità dell’Associazione deve essere depositata presso
    un istituto di credito.

2. Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dello scopo istituzionale sono costituite:

  1. dalle quote associative;
  2. dall’eventuale avanzo derivante da attività, iniziative e manifestazioni organizzate dall’Associazione;
  3. da eventuali contributi e sovvenzioni di terzi, sia pubblici che privati;
  4. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
  5. da ogni ulteriore eventuale entrata non destinata a patrimonio.

3. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Articolo 4
Partecipazione – Recesso – Esclusione

  1. Possono far parte dell’Associazione gli Enti privati gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie exd. lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e d. lgs. 10 febbraio 1996 n.103 ed analoghe successive leggi istitutive, nonché tutti gli Enti già aderenti all’AdEPP e non rientranti nelle predette categorie.
  2. Acquistano la qualità di associato gli Enti la cuidomanda di ammissione venga accettata dall’Assemblea, che dovrà deliberare con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti e che, all’atto dell’ammissione, versino la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. L’Assemblea dovrà deliberare entro novanta giorni dalla domanda di ammissione; l’eventuale diniego deve essere motivato.
  3. Gli associati hanno uguali diritti e doveri ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso, di cui al successivo comma 6.
  4. Tutti gli associati sono obbligati ad osservare loStatuto ed eventuali Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione ed a versare annualmente la quota associativa.
  5. La qualità di associato e le contribuzioni effettuate a favore dell’Associazione non sono trasmissibili per atto tra vivi né le contribuzioni possono essere rivalutate.
  6. L’Associato può sempre recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della fine dell’anno stesso.
  7. Gli associati che cessino, per qualunque motivo, di far parte dell’Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio
    dell’Associazione e sono inoltre tenuti a pagare i contributi inerenti l’anno in corso.
  8. Può essere escluso l’associato nelle seguenti ipotesi:
    1. Per morosità nei pagamenti dovuti;
    2. Per violazione delle norme del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottati dagli organi sociali.
  9. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, su propostadel Consiglio Direttivo.Il provvedimento del Consiglio Direttivo è notificato con immediatezza all’interessato che, entro sessanta giorni, può presentare ricorso all’Assemblea, che decide in via definitiva.
  10. La qualità di associato si perde:
    1. Per recesso;
    2. Per esclusione;
    3. Per scioglimento dell’Ente associato.

Articolo 5
Diritti dell’associato

  1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
  2. Tutti gli associati hanno identici diritti e doveri.

Articolo 6
Gli organi

  1. Sono Organi dell’Associazione:
    1. L’Assemblea degli associati;
    2. Il Consiglio Direttivo;
    3. Il Presidente;
    4. Il Collegio dei Revisori.

Articolo 7
L’Assemblea

  1. L’Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati ancorchè assenti o dissenzienti.
  2. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazionemediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché delle materie da trattare, inviato per lettera racc. a/r o con qualunque altro mezzo che assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni liberi prima dell’adunanza, nella sede degli enti associati.In caso di urgenza, la convocazione può essere inoltrata almeno cinque giorni prima della adunanza, anche tramite fax, posta certificata o telegramma.L’Assemblea può tenersi anche in un luogo diverso dalla sede, purchè in Italia.
  3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in suaassenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, la stessa è presieduta dall’altro Vice Presidente e, in caso di assenza o
    impedimento anche di quest’ultimo, dalla persona nominata dagli intervenuti.
  4. L’Assemblea deve essere convocata almeno tre volteall’anno e in ogni caso per l’approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo nonché ogni qualvolta lo richieda un decimo degli associati.
  5. L’Assemblea è validamente costituita con la presenzadella maggioranza degli associati in prima convocazione e di un terzo degli associati in seconda convocazione; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Assemblea è valida anche attraverso l’intervento mediante mezzi di tele/videoconferenza, purché sia possibile garantire l’identificazione dei partecipanti, l’espressione di voto e la sicurezza delle comunicazioni.
  6. Le deliberazioni di modifica dello Statuto e di adozionee modifica dei regolamenti devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
  7. Le deliberazioni sullo scioglimento anticipato dell’Associazione devono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti degli associati.
  8. Sono di competenza dell’Assemblea:
    • l’approvazione del bilancio preventivo annuale, secondo le linee generali, programmatiche ed organizzative presentate annualmente dal Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo;
    • l’approvazione del Bilancio consuntivo;
    • l’approvazione della proposta di struttura in termini di linee generali, programmatiche ed organizzative e di budget complessivo;
    • l’elezione diretta del Consiglio Direttivo;
    • l’elezione diretta del Presidente;
    • l’elezione diretta dei due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
    • l’elezione diretta del Collegio dei Revisori e del suo Presidente;
    • le modificazioni dello Statuto e di eventuali Regolamenti;
    • lo scioglimento anticipato dell’Associazione, e la nomina dei liquidatori.
  9. L’Assemblea approva le linee generali, programmatiche e organizzative, a cui il Consiglio Direttivo deve attenersi.
  10. Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, a cura del Segretario nominato all’inizio di ogni seduta, verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea stessa, e dal Segretario.
  11. Gli Enti associati sono rappresentati in Assemblea dal oro Presidente pro-tempore o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro componente del Consiglio di Amministrazione. Non è ammesso il rilascio di deleghe ad altri
    componenti l’Assemblea o a terzi.

Articolo 8
Consiglio Direttivo – Composizione

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri eletti dall’Assemblea, tra i quali il Presidente e i due Vice Presidenti. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti tra i componenti l’Assemblea stessa. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
  2. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, assegna specifiche deleghe.

Articolo 9
Il Consiglio Direttivo – Durata e documenti contabili

  1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e ad esso è attribuita l’amministrazione dell’Associazione.
  2. L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, sulla base delle linee generali, programmatiche ed organizzative annuali, redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, con le relative relazioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, rispettivamente entro il 15 novembre dell’anno precedente ed entro il 30 aprile dell’anno successivo.Con l’approvazione del Bilancio preventivo l’Assemblea determina altresì la quota associativa dovuta annualmente dai singoli associati, con riferimento alle attività e ai servizi
    che si intendono svolgere.
  3. I Consiglieri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica in caso di decadenza dall’Ente associato.

Articolo 10
Il Consiglio Direttivo – Poteri – Validità delle sedute e deliberazioni

  1. Il Consiglio Direttivo attua le linee generali, programmatiche ed organizzative annuali approvate dall’Assemblea con il Bilancio preventivo.
  2. Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea la costituzione di comitati tecnici per il perseguimento di specifici scopi sociali.
  3. Il Consiglio Direttivo definisce l’organizzazione interna dell’Associazione, attivando i servizi necessari nel quadro delle linee generali programmatiche ed organizzative annuali, e del budget complessivo approvato dall’Assemblea.
  4. Predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  5. Adotta in ogni caso tutte le iniziative ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari, nel rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio. Le sedute del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero in caso
    di sua assenza o impedimento, di colui che presiede il Consiglio Direttivo.La partecipazione al Direttivo è consentita anche attraverso l’intervento mediante mezzi di tele/videoconferenza, purché sia possibile garantire l’identificazione dei partecipanti, l’espressione di voto e la sicurezza delle comunicazioni.Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, a cura del Segretario nominato all’inizio di ogni seduta nell’ambito dei componenti del Consiglio, il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  6. Al fine di perseguire gli scopi di cui all’art. 2, ilConsiglio Direttivo può proporre alla Assemblea la costituzione del Centro Studi della Associazione, definendone le risorse, la struttura organizzativa, nonché la nomina del relativo responsabile.
  7. Il Consiglio Direttivo può proporre alla Assemblea la costituzione dell’Ufficio Comunicazione, cui sono demandate le attività operative relative alla organizzazione dei convegni, ai rapporti con i media, allo sviluppo dei canali social, e ad ogni altra iniziativa volta a dare rilievo alle attività svolte dalla Associazione e dei suoi Associati, definendone le risorse, la struttura organizzativa, nonché la nomina del relativo responsabile.

Articolo 11
Il Presidente

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i Presidenti degli Enti associati.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio,convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
  3. Il Presidente presenta annualmente all’Assemblea le linee generali, programmatiche ed organizzative dell’Associazione predisposte di concerto con il Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente due volte.

Articolo 12
I Vice Presidenti

  1. I Vice Presidenti sono eletti dall’Assemblea.
  2. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 13
Il Collegio dei Revisori

  1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall’Assemblea, che nomina tra i primi il Presidente.
  2. Esso dura in carica tre anni ed ha le competenze di cui all’articolo 2403 del Codice Civile.

Articolo 14
Scioglimento e devoluzione del patrimonio dell’Associazione

  1. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in tutti i casi di scioglimento dell’Associazione, vi è l’obbligo per i liquidatori di devolverne il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe alle proprie o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Articolo 15
Norma transitoria

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le norme del codice civile, nonché delle leggi speciali concernenti l’attività dell’Associazione.