Pensioni. Enasarco. Costa “Pronto a incontrare ex agente in sciopero fame”

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“Sono pronto a un incontro con Francesco Briganti, che ha iniziato lo sciopero della fame per protesta su una vicenda legata alla sua pensione: in primo luogo gli chiederò di sospendere da subito tale iniziativa per non mettere a rischio la sua salute. Ma voglio anche spiegargli, guardandolo negli occhi, che chi guida una cassa previdenziale deve applicare le leggi e non può cambiarle autonomamente, anche quando possano sembrare poco eque”, con queste parole il presidente di Enasarco, Gianroberto Costa, si è espresso in merito alla protesta del sig. Briganti che ha svolto l’attività di agente di commercio nel settore sanitario dal 1997 al 2013, il quale al momento della cessazione non aveva maturato i 20 anni di contribuzione minima per la pensione. Pertanto la Fondazione è stata impossibilitata ad accogliere la richiesta di pensione.

Siamo consapevoli – ha proseguito Costa – di quanto la norma possa apparire sfavorevole nei confronti di alcuni iscritti che hanno versamenti insufficienti per maturare il diritto alla pensione; per questo motivo sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che ne riduca le implicazioni più gravose. Fino ad allora le motivazioni che hanno impedito l’accoglienza della richiesta del sig. Briganti purtroppo persistono”.

La contribuzione Enasarco, integrativa e obbligatoria per legge può essere utilizzata esclusivamente per l’erogazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti, al raggiungimento dei requisiti previsti dal Regolamento delle attività istituzionali in vigore e non può essere oggetto di restituzione. Anche riguardo la mancata applicazione del cumulo, vale la posizione delle norme vigenti in materia.

“Inoltre è bene ricordare – precisa l’Enasarco– che gli iscritti che abbiano cessato l’attività di agenzia, senza aver raggiunto il requisito contributivo minimo per il pensionamento di vecchiaia, possono richiedere la prosecuzione volontaria dei versamenti. Il Sig. Briganti al momento della cessazione dell’attività non si è avvalso di questa facoltà. A oggi, quindi, il suo conto previdenziale può essere incrementato esclusivamente da contribuzione obbligatoria versata dalle imprese preponenti per effetto del conferimento di un nuovo rapporto di agenzia”.