L’AdEPP, l’Associazione degli Enti di Previdenza Privati e privatizzati, esprime soddisfazione per il cammino che sembra essere giunto al traguardo riguardo ad una tematica affrontata anche recentemente durante il tavolo di confronto tenutosi lo scorso 4 novembre presso il Ministero: la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini
previdenziali per i liberi professionisti.
Il Ministero del lavoro ha ritenuto utile comunicare all’Adepp che, come preannunciato in quella sede, sono state fornite indicazioni interpretative all’INPS, che consentono di definire la questione in via
amministrativa, riconoscendo la possibilità di operare la ricongiunzione con la gestione separata.
E’ importante sottolineare che, al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico, la ricongiunzione consente, anche ai liberi
professionisti, di riunire, mediante trasferimento, la contribuzione versata presso la Cassa professionale (in entrata) o altro Ente (in uscita) cui risultano iscritti al momento della domanda.
L’INPS però, nonostante il chiaro tenore letterale della norma, sostiene
che la sopracitata legge n. 45/1990 non sia applicabile ai periodi assicurativi maturati presso la Gestione separata di cui all’art. 2,
commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (in quanto introdotta dal Legislatore successivamente al 1990) e dunque che non sia possibile ricongiungere verso le Casse professionali i contributi
versati alla Gestione separata.
Ciò risulta essere una grave forma di discriminazione nei confronti dei liberi professionisti, anche considerando che questi svolgono un’attività che per sua stessa natura è più discontinua e instabile
rispetto all’attività svolta dai lavoratori dipendenti.
Già nel 1999, la Corte Costituzionale con Sentenza n. 61, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990 n. 45 nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi.
Nel 2019, a distanza di venti anni dalla sopracitata Sentenza n.61, la Cassazione ha valorizzato la portata della sentenza della Corte costituzionale ritenendo che il citato art. 1, comma 2 della legge. n. 45/1990 deve essere interpretato nel senso che, per il libero professionista che intenda avvalersi dell’istituto della ricongiunzione nella Cassa in cui risulta iscritto, non sussistono limiti anche rispetto ai contributi precedentemente accantonati presso la Gestione Separata INPS.
Nel corso degli ultimi anni (2023 e 2024) si sono susseguite ulteriori diverse pronunce e si sta assistendo, in sede amministrativa e
giudiziale, a un frequente contenzioso tra INPS e liberi professionisti che ha esiti sempre più spesso favorevoli agli iscritti alle Casse, che vedono affermarsi nella giurisprudenza, il loro diritto alla ricongiunzione dei contributi presso le proprie Casse previdenziali dei contributi versati alla Gestione separata INPS.






