Statuto AdEPP

Articolo 1

Denominazione – Sede – Durata

  1. E’ costituita tra gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria ex d. lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e d. lgs. 10 febbraio 1996 n. 103 ed analoghe successive leggi istitutive, una Associazione denominata “AdEPP – Associazione degli Enti Previdenziali Privati”.
  2. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma, all’indirizzo tempo per tempo fissato dal Consiglio Direttivo.
  3. La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.

 

Articolo 2

Scopo ed oggetto

  1. L’Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e ha per scopo la tutela dell’autonomia degli Enti associati nonché il coordinamento delle relazioni istituzionali e delle politiche sociali, assistenziali, di welfare e previdenziali da essi singolarmente perseguite. L’Associazione può promuovere le istanze politiche degli Enti associati e, su richiesta degli stessi, può tutelarne gli interessi nei confronti di istituzioni, amministrazioni, organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali
  2. Per il perseguimento dello scopo l’Associazione svolge le attività qui di seguito indicate:

a) la promozione e la realizzazione di forme di assistenza sanitaria, di previdenza integrativa e di previdenza complementare, nonché la promozione e la attivazione di servizi assistenziali, formativi, ricreativi e culturali a favore degli iscritti delle Casse,  degli enti associati, dei Soci Aderenti, dei relativi dipendenti;

a bis) il  raccordo tra le strutture tecniche degli enti associati in relazione a particolari tematiche di interesse generale

a ter) la realizzazione e sviluppo di servizi in favore degli enti associati e ogni iniziativa utile a favorire le sinergie tra gli stessi in relazione agli scopi previdenziali, assistenziali e di welfare, nonché per le analisi di natura finanziaria, anche in un’ottica sussidiaria

b) la ricerca, lo studio e l’approfondimento del mercato del lavoro professionale e dei sistemi di previdenza ed assistenza europei ed internazionali, nonché la predisposizione di rapporti e ricerche sulle professioni e sulle altre tematiche di interesse, attraverso l’elaborazione dei dati degli Enti, la promozione di ricerche e indagini statistiche anche in collaborazione con istituti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale;

c) la promozione di rapporti di collaborazione con istituzioni ed enti – pubblici e privati, italiani ed esteri – che esercitano funzioni ed attività in campo professionale, previdenziale ed assistenziale;

c-bis)  la collaborazione con istituzioni comunitarie, nazionali, regionali e locali per la progettazione e l’attuazione di programmi e progetti a supporto degli Enti aderenti, finalizzati alla promozione e all’erogazione di servizi che favoriscano l’accesso alle professioni e ne accrescano l’attrattività;

d)l’organizzazione di convegni e congressi sui temi afferenti alle attività degli enti associati, alla valorizzazione e alla promozione delle professioni, alla diffusione della cultura del lavoro autonomo e del ruolo sociale delle professioni;

e)la promozione di assicurazioni globali sia per rischi professionali che per i dipendenti degli enti associati;

f)la formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti degli enti associati;

g) la comunicazione, la pubblicazione di libri, riviste e altra documentazione per la divulgazione dello scopo sociale, anche attraverso sistemi e strumenti telematici, social network, e ogni altra iniziativa volta a dare rilievo alle attività svolte dall’Associazione e dai suoi Associati;

h) la promozione di costituzione di enti e società per razionalizzare le attività gestionali dell’Associazione e degli enti associati;

i) la predisposizione di proposte di natura politica e legislativa;

l) la promozione di ogni altra iniziativa idonea a perseguire lo scopo.

3. L’Associazione coordina, altresì, le attività inerenti la stipulazione e modificazione dei contratti collettivi di lavoro relativi ai dipendenti degli enti associati previsti dalla legislazione vigente tempo per tempo.

Articolo 3

Patrimonio ed entrate

  1. Il Patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzo di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

La liquidità dell’Associazione deve essere depositata presso un istituto di credito.

  1. Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dello scopo istituzionale sono costituite:
  1. dalle quote associative;
  2. dall’eventuale avanzo derivante da attività, iniziative e manifestazioni organizzate dall’Associazione;
  3. iii.           da eventuali contributi e sovvenzioni di terzi, sia pubblici che privati;
  4. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
  5. da ogni ulteriore eventuale entrata non destinata a patrimonio.

3. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

 

Articolo 4

Partecipazione – Recesso – Esclusione

  1. Possono far parte dell’Associazione gli Enti privati gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie ex d. lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e d. lgs. 10 febbraio 1996 n.103 ed analoghe successive leggi istitutive, nonché tutti gli Enti già aderenti all’AdEPP e non rientranti nelle predette categorie.

2. Acquistano la qualità di “Associato” gli Enti la cui domanda di ammissione venga accettata dall’Assemblea, che dovrà deliberare con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti e che, all’atto dell’ammissione, versino la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. L’Assemblea dovrà deliberare entro novanta giorni dalla domanda di ammissione; l’eventuale diniego deve essere motivato.

3. Gli associati hanno uguali diritti e doveri ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso, di cui al successivo comma 6.

4. Tutti gli associati sono obbligati ad osservare lo Statuto ed eventuali Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione ed a versare annualmente la quota associativa.

5. La qualità di associato e le contribuzioni effettuate a favore dell’Associazione non sono trasmissibili per atto tra vivi né le contribuzioni possono essere rivalutate.

5 bis. La qualità di Associato si perde:

  • Per recesso;
  • Per esclusione;
  • Per scioglimento dell’ente associato.
  1. L’Associato può sempre recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della fine dell’anno stesso
  2. Gli associati che cessino, per qualunque motivo, di far parte dell’Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione e sono inoltre tenuti a pagare i contributi inerenti l’anno in corso.
  3. Può essere escluso l’Associato nelle seguenti ipotesi:

a) Per morosità nei pagamenti dovuti;

b)Per violazione delle norme del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottati dagli organi sociali.

E’ considerato moroso l’Ente che non adempie al versamento della quota associativa entro il termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione di messa in mora, a firma del Presidente dell’Associazione, sentito il Direttivo

  1. L’esclusione, su proposta del Consiglio Direttivo, è deliberata dall’Assemblea con la maggioranza di cui al comma 2 del presente articolo. Il provvedimento è notificato con immediatezza all’interessato che, entro sessanta giorni, può presentare ricorso all’Assemblea, che decide in via definitiva.

 

Articolo 5

Diritti dell’associato

  1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2.Tutti gli associati hanno identici diritti e doveri.

Articolo 5 bis

Soci Aderenti

  1. Nel rispetto dell’art. 4, comma 2, possono aderire all’Associazione, in qualità di “Soci Aderenti” e senza diritto di voto, altri enti o associazioni i cui organi siano composti in maggioranza da rappresentanti degli enti Associati. Essi partecipano tramite il proprio legale rappresentante o tramite un delegato formalmente designato.

Ai Soci Aderenti è riconosciuto esclusivamente:

a) la partecipazione all’Assemblea senza diritto di voto; è attribuita al Presidente la facoltà di limitare la discussione su specifici argomenti all’ordine del giorno ai soli enti Associati di cui all’art. 4 con conseguente esclusione dei Soci Aderenti

b) il diritto di partecipare alle attività deliberate dall’Assemblea;

c) l’accesso ai servizi erogati dall’Associazione;

I Soci Aderenti sono tenuti al pagamento della quota stabilita dall’Assemblea in sede di adesione e, annualmente, con l’approvazione del Bilancio Preventivo di cui all’art 9 c. 2. La quota di adesione per i Soci Aderenti può essere fissata nella misura di non oltre un quinto di quanto stabilito per gli Associati.

Ai Soci Aderenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 4.

 

Articolo 6

Gli organi

Sono Organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea degli associati;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Collegio dei Revisori

 

Articolo 7

L’Assemblea

  1. L’Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.
  2. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché delle materie da trattare, inviato per PEC, lettera racc. a/r o con qualunque altro mezzo che assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni liberi prima dell’adunanza, nella sede degli enti associati. In caso di urgenza, la convocazione può essere inoltrata almeno cinque giorni prima della adunanza. L’Assemblea è altresì convocata dal Presidente, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto degli Associati con l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno. L’Assemblea può tenersi anche in un luogo diverso dalla sede.
  3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, la stessa è presieduta dall’altro Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dalla persona nominata dagli intervenuti.
  4. L’Assemblea deve essere convocata almeno tre volte all’anno e in ogni caso per l’approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo nonché ogni qualvolta lo richieda un decimo degli associati. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati in prima convocazione e di un terzo degli associati in seconda convocazione; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Assemblea è valida anche attraverso l’intervento mediante mezzi di tele/videoconferenza, purché sia possibile garantire l’identificazione dei partecipanti, l’espressione di voto e la sicurezza delle comunicazioni.
  5. Le deliberazioni di modifica dello Statuto e di adozione e modifica dei regolamenti devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
  6. Le deliberazioni sullo scioglimento anticipato dell’Associazione devono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti degli associati.
  7. Sono di competenza dell’Assemblea:
  • le deliberazioni in merito a: le tematiche di interesse generale degli Associati; le azioni strategiche da intraprendere a tutela degli enti Associati e dei principi di autonomia gestionale, organizzativa, contabile e finanziaria; le diverse iniziative utili al perseguimento degli scopi sociali; le linee programmatiche cui il Direttivo deve attenersi.
  • l’approvazione del bilancio preventivo annuale, secondo le linee generali, programmatiche ed organizzative presentate annualmente dal Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo;
  • l’approvazione del Bilancio consuntivo;
  • l’approvazione della proposta di struttura in termini di linee generali, programmatiche ed organizzative;
  • l’elezione diretta del Consiglio Direttivo;
  • l’elezione diretta del Presidente;
  • l’elezione diretta dei due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
  • l’elezione diretta del Collegio dei Revisori e del suo Presidente;
  • la nomina dei componenti e dei coordinatori dei Comitati Permanenti e delle Commissioni di cui all’art. 10 c.2
  • le modificazioni dello Statuto e di eventuali Regolamenti;
  • lo scioglimento anticipato dell’Associazione, e la nomina dei liquidatori.
  1. Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, a cura del Segretario nominato all’inizio di ogni seduta, verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea stessa, e dal Segretario.

9.Gli Enti associati sono rappresentati in Assemblea dal loro Presidente pro-tempore o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, previa comunicazione formale di delega, da altro componente del Consiglio di Amministrazione. Non è ammesso il rilascio di deleghe ad altri componenti l’Assemblea o a terzi. Nella convocazione dell’Assemblea sono indicati gli argomenti per i quali può essere ammessa la partecipazione di soggetti diversi, da quelli indicati nel primo periodo del presente comma e dai rappresentanti dei Soci Aderenti di cui all’art 5 bis.

 

Articolo 8

Consiglio Direttivo – Composizione

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea, tra i quali il Presidente e i due Vice Presidenti. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti tra i componenti l’Assemblea stessa che, preventivamente, ne determina il numero.
  2. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, assegna specifiche deleghe.

 

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo – Durata e documenti contabili

1.Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e ad esso è attribuita l’amministrazione dell’Associazione.

  1. L’esercizio economico dell’associazione ha inizio il1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, sulla base delle linee generali, programmatiche ed organizzative annuali, redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, con le relative relazioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, rispettivamente entro il 15 novembre dell’anno precedente ed entro il 31 maggio dell’anno successivo. Il Direttivo può differire tale termine di 30 giorni, in presenza di valide ragioni di cui dare informativa all’Assemblea in nota integrativa. Con l’approvazione del Bilancio preventivo l’Assemblea determina altresì la quota associativa dovuta annualmente dai singoli Associati e dai Soci Aderenti, con riferimento alle attività e ai servizi che si intendono svolgere.
  2. I Consiglieri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Presidente dell’Ente Associato e possono essere revocati con delibera dell’Assemblea.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo – Poteri – Validità delle sedute e deliberazioni

  1. Il Consiglio Direttivo attua le linee generali, programmatiche ed organizzative annuali approvate dall’Assemblea con il Bilancio preventivo.
  2. Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea:
  • la costituzione di Comitati Permanenti su tematiche ritenute di rilevanza strategica;
  • l’istituzione di Commissioni di studio, analisi e approfondimento su specifici argomenti.

I Comitati e le Commissioni così costituiti riferiscono direttamente all’Assemblea in merito alle attività svolte e ai risultati dei propri lavori.

La composizione dei Comitati Permanenti e delle Commissioni è stabilita dall’Assemblea, la quale nomina altresì il Coordinatore, scelto tra i propri componenti. Possono far parte dei Comitati Permanenti e delle Commissioni anche soggetti esterni all’Assemblea.

3.Il Consiglio Direttivo definisce l’organizzazione interna dell’Associazione, attivando i servizi necessari nel quadro delle linee generali programmatiche ed organizzative annuali, e del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea. Si determina in ordine alla selezione dei collaboratori e del personale dipendente, al trattamento giuridico ed economico del personale e dei consulenti, nonché sulla scelta dei fornitori dei servizi in coerenza con il bilancio preventivo.

  1. Predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  2. Adotta in ogni caso tutte le iniziative ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari. Le sedute del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, di colui che presiede il Consiglio Direttivo. Il Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché delle materie da trattare, inviato per PEC lettera racc. a/r o con qualunque altro mezzo che assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni liberi prima dell’adunanza, nella sede degli enti associati. In caso di urgenza, la convocazione può essere inoltrata almeno cinque giorni prima della adunanza. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, è valida la riunione del Direttivo cui sono presenti tutti i componenti. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le riunioni del Direttivo possono tenersi anche in un luogo diverso dalla sede. La partecipazione al Direttivo è consentita anche attraverso l’intervento mediante mezzi di tele/videoconferenza, purché sia possibile garantire l’identificazione dei partecipanti, l’espressione di voto e la sicurezza delle comunicazioni. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, a cura del Segretario nominato all’inizio di ogni seduta, il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  3. Al fine di perseguire gli scopi di cui all’art. 2, il Consiglio Direttivo può proporre alla Assemblea la costituzione del Centro Studi della Associazione, definendone le risorse, la struttura organizzativa, nonché la nomina del relativo responsabile.
  4. Il Consiglio Direttivo può proporre alla Assemblea la costituzione dell’Ufficio Comunicazione, cui sono demandate le attività operative relative alla organizzazione dei convegni, ai rapporti con i media, allo sviluppo dei canali social, e ad ogni altra iniziativa volta a dare rilievo alle attività svolte dalla Associazione e dei suoi Associati, definendone le risorse, la struttura organizzativa, nonché la nomina del relativo responsabile.

 

Articolo 11

Il Presidente

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i Presidenti degli Enti associati.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
  3. Il Presidente presenta annualmente all’Assemblea le linee generali, programmatiche ed organizzative dell’Associazione predisposte di concerto con il Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

 

Articolo 12

I Vice Presidenti

  1. I Vice Presidenti sono eletti dall’Assemblea.
  2. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

 

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori

  1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall’Assemblea, che nomina tra i primi il Presidente. Almeno uno dei componenti effettivi e almeno uno dei componenti supplenti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali. Il Presidente del Collegio, o un altro componente da lui formalmente delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
  2. Esso dura in carica tre anni ed ha le competenze di cui all’articolo 2403 del Codice Civile.

 

Articolo 14

Scioglimento e devoluzione del patrimonio dell’Associazione

  1. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in tutti i casi di scioglimento dell’Associazione, vi è l’obbligo per i liquidatori di devolverne il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe alle proprie o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
  2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le norme del codice civile, nonché, in quanto compatibili, delle leggi speciali concernenti l’attività dell’Associazione.