Mise-Europa, lo scollamento continua

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L’Action Plan ha sancito l’equivalenza, come motore economico, delle PMI e delle libere professioni. Le due istituzioni hanno, quindi, pari dignità nel partecipare ai bandi di finanziamento europei.

In realtà, questa novità è assoluta per l’Italia, ma non per l’Europa: infatti, i liberi professionisti potevano già partecipare ai bandi COSME (riservati alle PMI), in quanto la definizione europea di impresa li includeva tra le microimprese: “Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica” (definizione ripresa nell’ultima versione,  all’art. all’articolo 1 dell’Allegato 1 al Regolamento UE n°651/2014).
Addirittura, nella relazione sulla definizione si specifica esplicitamente che questa definizione comprende anche il lavoro autonomo. (pag 12 nella versione in italiano).
Il MISE, nei suoi recenti bandi, ha escluso i liberi professionisti dai suoi bandi, asserendo che essi siano riservati alle imprese, pur citando tra i considerata del bando proprio la succitata definizione europea di “impresa”.
ENPAV si è da subito messa in contatto con il Ministero, sottolineando l’opportunità di inserire i LLPP tra i possibili beneficiari, ma l’opposizione ministeriale in tal senso è rimasta netta.
A nulla è valso richiamare l’attenzione sull’Action Plan e sullo Small Business Act e inviare al MISE anche la lettera del Presidente Tajani al Ministro Delrio sulla questione.
A nulla è valso nemmeno inviare al MISE i bandi delle varie regioni che, citando la medesima definizione di PMI, includono anche i liberi professionisti.
Se la questione era relativamente di scarsa importanza sul bando “R&S” , i liberi professionisti possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni  previste dal D.M. 20 giugno 2013?I liberi professionisti qualificati ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice civile non rientrano tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni individuati dall’articolo 4 del DM 20 giugno 2013.) (difficilmente, infatti, singoli liberi professionisti avrebbero potuto ambirvi) la cosa diventa di molto rilevante col nuovo bando (per ora solo annunciato) che prevede crediti agevolati per le pmi a maggioranza giovanile e femminile.
Oltretutto il MISE esclude i professionisti anche dalla cosiddetta “Nuova Sabatini”.
Non trova rilevanza nemmeno la pretesa del MISE di occuparsi esclusivamente di “impresa”  e non di “professioni”, visto che lo stesso MISE sta sviluppando un bando per prevedere credito bancario agevolato (anche) alle libere professioniste.
Ma soprattutto, è di molto rilevante il fatto che i professionisti risultano inclusi nel “Fondo centrale di garanzia del MISE”,( che funziona con le medesime modalità del fondo Confidi).
Infatti, tra le “istruzioni operative” download abili dal sito del MISE troviamo la definizione: aaa) “Soggetti beneficiari finali”: le PMI, i Consorzi e i Professionisti, ubicati sul territorio italiano e operanti nei settori economici ammissibili alla garanzia del Fondo di cui al paragrafo B.1. della Parte II e della Parte III;
La definizione fa il paio con la dicitura, sempre dal sito del MISE: I criteri di valutazione delle PMI per l’ammissione alla garanzia del Fondo sono stati modificati con  Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 dicembre 2013, attuativo del cosiddetto “Decreto del Fare (Decreto-legge 21 giugno 2013).

Il decreto, nella revisione citata, aggiunge il comma 5bis all’articolo 1: Nell’ambito delle risorse del Fondo di cui al  comma  1  e previa adozione di un apposito decreto del  Ministro  dello  sviluppo economico, da adottare di concerto con il  Ministro  dell’economia  e delle  finanze,  gli  interventi  ivi   previsti   sono   estesi   ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle  associazioni  professionali  iscritte  nell’elenco  tenuto  dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della  legge  14  gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo  periodo sono determinate le  modalita’  di  attuazione  del  presente  comma, prevedendo in particolare un limite  massimo  di  assorbimento  delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.
Quindi appare normativamente palese e incontestabile che i LLPP vanno inclusi nei bandi e nelle misure emanate dal MISE, compresa l’importante “Nuova Sabatini”.
Del resto, di nuovo, è lo stesso MISE che dice: soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa europea), così come da sempre sostenuto da ENPAV