Il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso presentato dallEpap che chiedeva l’annullamento del provvedimento del Ministero del Lavoro che rigettava la richiesta dellโEpap di modificare il Regolamento attuativo delle attivitร statutarie della Cassa cambiando le modalitร di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione dei contributi .
Sotto il Comunicato stampa
TAR: ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO
LโEPAP PUOโ RIDISTRIBUIRE GLI UTILI DEL PATRIMONIO AI PROPRI ISCRITTI
STABILITO AMMISSIBILE ANCHE LโINTERVENTO AD ADIUVANDUM DELLโADEPP
Il tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso dellโEnte di previdenza pluricategoriale di Assistenza e Previdenza che chiedeva lโannullamento del provvedimentoย ย del Ministero del Lavoro che rigettava la richiesta dellโEpap di modificare il Regolamento attuativo delle attivitร statutarie della Cassa cambiando le modalitร di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione dei contributi .
Una richiesta che per lโEpap avrebbe avuto โuna funzione solidale e mutualistica tra gli iscritti all’Enteโ. Nella domanda di modifica , in particolare, si prevedeva che se l’utile di gestione del patrimonio dell’Ente fosse risultato, in termini percentuali, maggiore rispetto all’indice di ricapitalizzazione previsto dalla vigente normativa e pari al tasso di variazione del PIL su base quinquennale cosi come rilevati da ISTAT, una parte del maggior utile, pari al 50%, potesse essere utilizzato per la (ulteriore) ricapitalizzazione dei contributi soggettivi degli iscritti.
Nell’ipotesi in cui, la variazione del PIL su base quinquennale risulti negativa, cosa peraltro rilevata dallโultima nota Istat, l’iscritto all’Ente previdenziale vede decurtato il valore reale del proprio contributo in ragione di elementi estrinseci ed estranei alla propria capacitร reddituale e alla gestione del patrimonio da parte dell’ente di previdenza, senza che tale meccanismo sia legato ai risultati di gestione dell’Ente.
Infine, nel ricorso, inoltre lโEpap aveva evidenziato che โin realtร non esiste una riserva assoluta di legge che possa limitare l’autonomia degli Enti previdenziali di intervenire per “migliorare” il trattamento previdenziale dei propri iscritti, non arrecando oneri allo Stato, e che di conseguenza il parametro di rivalutazione del montante contributivo versato da ciascun iscritto, non costituisce un tetto ma una base al di sotto della quale non รจ possibile scendere: si tratterebbe, quindi, di una garanzia omogenea per quanti accedono alla tutela previdenziale, cosรฌ che ciascun Ente, potrร attivarsi per migliorare, senza costi per lo Stato, le condizioni dei propri iscrittiโ
Motivazioni che hanno convinto il Tar del Lazio che ha accolto โ il ricorso principale e per lโeffetto annulla il provvedimento di cui alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali โ Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative n. 9989 del 9/7/2014โ nonchรฉ lโintervento adiuvandum dellโAdEPP in โquanto la questione controversa attiene allโinterpretazione di una disposizione che riguarda un aspetto essenziale dellโoperativitร di tutti gli Enti previdenziali associati e dunque lโAssociazione ha un interesse differenziato a partecipare al giudizio, ai sensi dellโatrt. 28, comma 2, cod. proc. ammโ.
Un’ulteriore sentenza che riconosce gli ambiti di autonomia delle Casse di previdenza anche al fine di tutelare al meglio i propri iscritti.
Roma 8 settembre 2015




