Dal 1 gennaio è in vigore il regolamento per l’aggiornamento professionale obbligatorio, contenuto nel Dpr 137/2012. Dagli architetti ai notai, dai giornalisti agli agronomi…nessuno escluso. Niente di nuovo per alcuni albi (quello dei medici ad esempio), una novità per i più.
Nell’articolo 5 si legge, infatti,.. è obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione….
Obiettivo è assicurare qualità ed efficienza, peraltro già garantite e vigilate dagli ordini che oggi, però, scendono in campo per emanare regolamenti ad hoc e prevedere anche forme di finanziamento visto che l’aggiornamento dovrebbe essere a carico del singolo professionista. Agli stessi ordini la possibilità di fare formazione direttamente, anche se altre agenzie possono accreditarsi, entrambi con “certificato di garanzia” rilasciato dal Ministero della Giustizia, ma visto che i primi considerano formazione anche la normale attività lavorativa, le docenze, il tutoraggio, i tavoli tecnici, la partecipazione agli organismi di categoria e anche all’assemblea annuale, è facile prevedere a chi si rivolgerà il professionista iscritto al proprio albo.
Il numero di crediti necessari, gli anni previsti per raggiungerli e le modalità variano da professione a professione, avvocati esclusi per i quali fa fede la riforma forense.






