Dal 1 gennaio รจ in vigore il regolamento per l’aggiornamento professionale obbligatorio, contenuto nel Dpr 137/2012. Dagli architetti ai notai, dai giornalisti agli agronomi…nessuno escluso. Niente di nuovo per alcuni albi (quello dei medici ad esempio), una novitร per i piรน.
Nell’articolo 5 si legge, infatti,.. รจ obbligo perย ilย professionistaย di seguireย percorsiย ย diย ย formazioneย ย continuaย ย permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanatiย dai consigli nazionali, fermo restandoย quantoย previstoย dalla normativa vigente inย materiaย diย educazioneย continuaย inย medicina (ECM). La violazioneย dell’obbligoย diย formazione continua determina un illecito disciplinare e come taleย ย รจย ย sanzionato sulla base di quanto stabilitoย ย dall’ordinamento professionale che dovrร ย integrare tale previsione….
Obiettivo รจ assicurare qualitร ed efficienza, peraltro giร garantite e vigilate dagli ordini che oggi, perรฒ, scendono in campo per emanare regolamenti ad hoc e prevedere anche forme di finanziamento visto che l’aggiornamento dovrebbe essere a carico del singolo professionista. Agli stessi ordini la possibilitร di fare formazione direttamente, anche se altreย agenzie possono accreditarsi, entrambi con “certificato di garanzia” rilasciato dal Ministero della Giustizia, ma visto che i primi considerano formazione ancheย la normale attivitร lavorativa, le docenze, il tutoraggio, i tavoli tecnici, la partecipazione agli organismi di categoria e anche all’assemblea annuale, รจ facile prevedere a chi si rivolgerร il professionista iscritto al proprio albo.
Il numero di crediti necessari, gli anni previsti per raggiungerli e le modalitร variano da professione a professione, avvocati esclusi per i quali fa fede la riforma forense.




