Da una prima lettura degli emendamenti all’A.S. 2233-DDL Collegato lavoro ne sottolineiamo alcuni che chiedono al Governo “impegni” e “decisioni” per quanto riguardano alcuni aspetti che riguardano le professioni ordinistiche e l’istituzione di un osservatorio sui redditi:
Em. 4.0.200 Il Relatore
L’emendamento attribuisce la delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche, al fine di semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione.
Em. 4.0.300 Il Relatore
L’emendamento attribuisce la delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche. In particolare, prevede che tali decreti legislativi disciplinino:
l’istituzione di un osservatorio sui redditi, le contribuzioni e le prestazioni con riferimento ai liberi professionisti ordinistici a cura degli enti di previdenza di diritto privato e loro associazioni nell’ambito delle attività di ordinaria amministrazione;
l’abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, nell’ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una repentina caduta dei redditi o gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente.
Em. 7.100 Il Relatore
L’emendamento, al fine di consentire la partecipazione la partecipazione ai bandi e a concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale la possibilità:
di costituire reti di esercenti la professione;
di costituire consorzi stabili professionali;
di costituire associazioni temporanee professionali