Il Decreto (in allegato) pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale sarร esaminato congiuntamente dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Di seguito un breve Focus sulle parti di possibile interesse del provvedimento:
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Articolo 1 (Soppressione di Equitalia)
Lโarticolo prevede a partire dal 1ยฐ luglio lo scioglimento delle societร del Gruppo Equitalia con conseguente estinzione delle stesse senza avviamento di alcuna procedura di liquidazione. Al fine di garantire la continuitร e la funzionalitร delle attivitร di riscossione, รจ disposta lโistituzione di un ente pubblico economico, denominato โAgenzia delle entrate-Riscossioneโ sottoposto allโindirizzo e alla vigilanza del MEF, del quale si descrivono le funzioni, la composizione e lo statuto, questโultimo approvato con DPCM su proposta del MEF.ย Infine, si prevede, sempre entro il 1ยฐ luglio 2017 tra le altre cose, che lโAgenzia delle Entrate acquisti al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A. detenute dallโINPS, e che le azioni Equitalia Giustizia S.p.A. detenute da Equitalia S.p.A., siano cedute a titolo gratuito al MEF.
Articolo 4 (Disposizioni recanti misure per il recupero dellโevasione)
L’articolo modifica la normativa vigente in materia di comunicazione di dati e fatture (emesse e ricevute) relative ad operazioni ai fini dellโimposta sul valore aggiunto, con introduzione delle trasmissioni trimestrale dei dati IVA.
Si segnala ancora, lโattribuzione di un credito dโimposta (per una sola volta) per il sostenimento dei costi dovuti allโadeguamento tecnologico a favore dei soggetti in attivitร nel 2017, che adempiono agli obblighi riferiti alle comunicazioni IVA previste dallโarticolo in esame.
Tale credito dโimposta spetta ai soggetti che nellโanno precedente a quello in cui il costo per lโadeguamento tecnologico รจ stato sostenuto, abbiano realizzato un volume dโaffari non superiore a euro 50.000. Infine, questo credito dโimposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRE (Imposta sui redditi) ed IRAP (Imposta regionale sulle attivitร produttive).
Articolo 6 (Definizione Agevolata)
Lโarticolo 6 dispone un regime agevolato per lโestinzione dei debiti a cui si aderisce tramite unโapposita dichiarazione. I soggetti che acconsentono a tale regime possono (entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle norme) scegliere se pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione oppure in un massimo di quattro rate tutte. La terza rata deve essere versata entro il 15 dicembre 2017. La quarta entro il 15 marzo 2018. Rientrano anche le cartelle Iva (con esclusione solo di quelle sull’importazione) e gli interessi sulle multe.
Articolo 7 (Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate)
Lโarticolo dispone la riapertura dei termini dellaย voluntary disclosure fino al 31 luglio 2017 per lโemersione di capitali. La disposizione, inoltre, stabilisce la possibilitร di integrare lโistanza e la presentazione dei documenti fino al 30 settembre 2017, nonchรฉ ย lโesclusione dei contribuenti che abbiano giร presentato istanza in precedenza. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.




