Attività giornalistica e Inpgi. L’Ente incassa il sì

662

In tre diverse sentenze, l’Inpgi incassa il parere favorevole da parte del Tribunale e della Corte d’Appello di Roma circa la natura giornalistica delle mansioni svolte all’interno di due Universita’ e di un’associazione culturale.

Con la sentenza del marzo scorso, il Tribunale di Roma ha confermato le risultanze ispettive emerse all’esito di un accertamento amministrativo effettuato nei confronti di una Università, con il quale si era proceduto alla riqualificazione in termini di parasubordinazione di un rapporto di lavoro che l’Ateneo aveva formalmente ritenuto di natura autonoma.

Il Giudice, seguendo il ragionamento perseguito dal Servizio Legale dell’Inpgi a conferma dell’operato degli ispettori, ha riconosciuto che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti era riconducibile ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica sulla base di consolidati criteri elaborati in questa materia quali: la continuita’ della prestazione lavorativa, il collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e l’esecuzione prevalentemente personale.

Altrettanto importanti altre due sentenze favorevoli all’Inpgi in tema di natura giornalistica delle mansioni svolte ai fini dell’insorgenza dell’obbligo d’iscrizione all’ Inpgi.

E’ stato in particolare accertato che una giornalista dipendente di un’Associazione, avesse svolto mansioni di natura giornalistica poiche’ l’attivita’ giornalistica e’ una “prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d’informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso”;

Pertanto, puo’ essere considerato giornalista “chi, ai fini dell’informazione, esprime fatti e idee, cioe’ realizza con mezzi adeguati il cosiddetto messaggio informativo”. In aggiunta a quanto sopra nel dispositivo della sentenza si legge che: “il concreto operare all’interno di un ufficio stampa, rappresenta un importante indice presuntivo dell’attivita’ giornalistica svolta dagli addetti, indice che deve essere riscontrato con le concrete attivita’ svolte”.

Le mansioni dedotte nei contratti tra la giornalista e l’Associazione afferiscono alla prestazione di natura giornalistica, avendo ad oggetto le seguenti attivita’: “collaborare con lo staff dei relatori per raccogliere il materiale necessario a stilare i comunicati stampa; stilare i comunicati stampa, seguendo con rigore il calendario completo degli appuntamenti/eventi; preparare le cartelle stampa; organizzare e coordinare le conferenze stampa; predisporre comunicazioni promozionali da diffondere via e-mail alla stampa; promuovere le iniziative sulla stampa; verificare la diffusione della notizia sulla stampa”.

Analoga conferma della Corte d’Appello di Roma, nell’ambito di un giudizio tra un Ente universitario e l’Inpgi, avente ad oggetto la pretesa dell’Istituto ad ottenere il versamento contributivo per due dipendenti giornalisti erroneamente assicurati all’INPDAP (oggi INPS ex Gestione INPDAP) secondo cui “costituisce attivita’ giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo”; nella fattispecie l’attivita’ concretamente svolta era consistita nella selezione di notizie ed informazioni da diffondere all’interno dell’Universita’ e nella elaborazione di notizie da diffondere al pubblico esterno all’Ente.