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Newsletter Giuridica – Aprile 2018

Dal 18 aprile 2018 scatta lโ€™obbligo di presentazione del Documento di Gara Unico Europeo โ€“ DGUE solo in formato elettronico. Dal 18 aprile 2018 (a due anni dallโ€™entrata in vigore del nuovo codice) i concorrenti devono inviare il DGUE in formato elettronico.

Le Casse di previdenza che utilizzano la โ€œPiattaforma Adeppโ€, o ne posseggono una propria, possono immediatamente adeguarsi alla nuova modalitร  di ricezione; le altre avranno ancora 6 mesi per espletare le gare con il metodo tradizionale (cartaceo) ricevendo in questo caso il DGUE su supporto elettronico inserito nella busta amministrativa. Queste ultime dovranno tuttavia adeguarsi entro il 18 ottobre, data ultima fissata dal legislatore per espletare tutte le gare in modalitร  elettronica.

 

ANAC โ€“ Aggiornamento Linee Guida n. 4 โ€“ Rotazione degli affidamenti e degli inviti.

Dal 18 aprile obbligatorio il DGUE elettronico le linee guida n. 4 dettate in tema di acquisti sotto le soglie comunitarie, adeguandole alla previsione del principio di rotazione di cui allโ€™art. 36, comma 1, cosรฌ come modificato dal correttivo al Codice dei contratti pubblici del 2017. Lโ€™obiettivo che le nuove linee guida perseguono รจ quello di rendere la rotazione degli inviti rispettosa del principio di concorrenza.

 

Comunicato del Presidente ANAC del 7 marzo 2018: Sospensione dellโ€™obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale degli emolumenti percepiti dai dirigenti di Amministrazioni pubbliche e delle Casse di previdenza.

Lโ€™ANAC ha deciso di sospendere la determinazione dellโ€™8 marzo 2017 n. 241 – โ€œLinee guida recanti indicazioni sullโ€™attuazione dellโ€™art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 โ€“ Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e titolari di incarichi dirigenzialiโ€, limitatamene agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale degli enti, degli emolumenti reddituali e patrimoniali, cosรฌ come previsto dallโ€™art. 14, comma 1 ter, del d.lgs. n. 33 del 2013.

 

Corte di Giustizia dellโ€™Unione Europea, Sez. VII, 28 febbraio 2018, C523/16 e C-536/16 โ€“ Sul soccorso istruttorio โ€œa pagamentoโ€ sotto il vigore del vecchio codice.

La Corte ha chiarito che la sanatoria โ€œa pagamentoโ€ del vizio presente nellโ€™offerta puรฒ avvenire solo se si tratti di correzione di errori materiali o di meri chiarimenti. Non possono invece essere sanate, e dunque sono escluse dallโ€™applicazione del soccorso istruttorio perchรฉ contrarie ai principi di paritร  di trattamento e trasparenza, le ipotesi nelle quali รจ prevista dalla legge di gara lโ€™esclusione per una particolare mancanza, ovvero se lโ€™integrazione operata finirebbe per consistere in una nuova offerta.

 

Consiglio di Stato, Sez. III, 12 marzo 2018 n. 1571 โ€“ Sulla distinzione tra appalto di servizi e somministrazione di lavoro.

I Giudici di Palazzo Spada, ribaltando la precedente decisione del Tar Lazio, hanno tracciato una chiara distinzione tra il contratto per lโ€™affidamento di un appalto di servizi e lโ€™affidamento della somministrazione di lavoro. Il Collegio, richiamando lโ€™art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, ha rilevato come nellโ€™appalto lโ€™imprenditore assuma, con propria organizzazione e rischio, il compito di far conseguire al committente il risultato promesso; mentre con la somministrazione di lavoro vi รจ la semplice fornitura di prestazioni lavorative messe a disposizione dagli unici soggetti riconosciuti dalla legge (le Agenzie per il Lavoro) ed utilizzate dal committente sotto la propria direzione e controllo.

 

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