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Newsletter Giuridica – Maggio 2018

Corte di Giustizia dellโ€™Unione Europea, Sez. IV, 19 aprile 2018, C-645/16 โ€“ Gli agenti commerciali hanno diritto alle indennitร  ed al risarcimento anche nel caso in cui la cessazione del contratto si verifichi nel corso del periodo di prova.

La Corte di Giustizia ha rilevato che, alla luce della direttiva sugli agenti commerciali indipendenti (direttiva n. 653/86), la disciplina dellโ€™indennitร  e del risarcimento del danno รจ volta ad indennizzare lโ€™agente commerciale per le prestazioni compiute di cui il preponente continui a beneficiare anche successivamente alla cessazione dei rapporti contrattuali, ovvero per gli oneri e le spese sostenuti ai fini delle prestazioni medesime. Pertanto allโ€™agente non possono essere negate lโ€™indennitร  o il risarcimento per il solo fatto il contratto di agenzia commerciale sia cessato durante il periodo di prova, laddove ricorrano le condizioni per la concessione dellโ€™indennitร  o del risarcimento, previste dalla direttiva stessa.

Consiglio di Stato. Sul termine di impugnazione delle prescrizioni di gara.

Lโ€™Adunanza Plenaria si รจ pronunciata sul dibattuto tema circa quando si debbano impugnare gli atti di gara. La Terza Sezione del Consiglio di Stato, che ha rimesso la questione allโ€™Adunanza Plenaria, ha in particolare chiesto se le prescrizioni non immediatamente escludenti, ma lesive della partecipazione (come un illegittimo criterio di aggiudicazione), debbano o meno essere impugnate immediatamente (entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando) e, in caso di risposta positiva, se sia poi necessaria la partecipazione alla gara per coltivare lโ€™interesse allโ€™impugnazione. Lโ€™Adunanza Plenaria si รจ attestata su un orientamento giร  espresso qualche anno fa dettando le seguenti โ€œregoleโ€: 1. Sono clausole โ€œimmediatamente escludentiโ€: – – quelle che โ€œcon assoluta certezza precluda(no) lโ€™utile partecipazioneโ€, rendendola inutile, andando il concorrente incontro ad unโ€™esclusione certa (come per la presenza di un requisito di accesso non posseduto dal concorrente); – – quelle che rendano eccessivamente onerosa partecipazione (come, se rigorosamente provata, lโ€™inadeguatezza della base di gara). In questo caso il concorrente รจ onerato ad impugnare immediatamente gli atti di gara (nei trenta giorni dalla pubblicazione del bando), senza dover necessariamente partecipare alla gara. 2. Sono clausole โ€œnon immediatamente escludentiโ€ quelle che, pur illegittime, non precludono la partecipazione alla gara. Esse devono essere impugnate con il provvedimento finale di aggiudicazione ed onerano ovviamente il concorrente a partecipare alla gara. In questo caso, infatti, lโ€™interesse primario del concorrente รจ lโ€™aggiudicazione della gara, mentre lโ€™interesse alla legittimitร  delle prescrizioni della stessa รจ solo strumentale, diventando effettivo solo in caso di mancata aggiudicazione.

Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2018, n. 1937 โ€“ Sulla possibilitร  di non aderire alle convenzioni Consip se la singola amministrazione aggiudicatrice ottiene condizioni piรน favorevoli espletando direttamente la gara.

Con lโ€™importante pronuncia in commento, la Sezione V del Consiglio di Stato ha rilevato che, essendo la centralizzazione degli acquisti finalizzata ad individuare offerte alle migliori condizioni di mercato, le Amministrazioni che devono ex lege ricorrere a Consip possono procedere con gare autonome se queste conseguano condizioni migliori rispetto alla gara centralizzata. Interpretazione in linea con la disposizione contenuta nella legge n. 208/2015 (legge di stabilitร  2016) che, al comma 510, consentiva la possibilitร  di procedere ad acquisti autonomi โ€œqualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dellโ€™Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenzialiโ€.

ANAC ANAC โ€“ Aggiornamento Linee Guida n. 1 โ€“

Affidamento dei servizi attinenti allโ€™architettura e allโ€™ingegneria. Con delibera n. 138/2018, in vigore dallo scorso 7 aprile, lโ€™Autoritร  ha approvato lโ€™aggiornamento delle linee guida sullโ€™affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria. Tra le modifiche apportate alla precedente versione si segnalano ulteriori fattispecie per le quali si puรฒ eccezionalmente ricorrere allโ€™affidamento congiunto della progettazione e dellโ€™esecuzione di lavori. Lโ€™ANAC ha altresรฌ esplicitato le modalitร  di dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla gara, secondo le nuove regole dettate dal โ€œCorrettivoโ€.

GIURISPRUDENZA Consiglio di Stato, Sez. V, 11 aprile 2018 n. 2190 โ€“ Sul danno da mancata aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione โ€“ quando non sia piรน possibile conseguire il contratto โ€“ non sia riconoscibile qualora si dimostri che lโ€™aggiudicatario non doveva essere escluso perchรฉ in possesso dei requisiti di partecipazione. Il danno da mancata aggiudicazione ricorre, infatti, nel caso in cui lโ€™annullamento in sede giudiziaria dellโ€™aggiudicazione sia motivato da ragioni di esclusione dellโ€™aggiudicatario non rilevate dallโ€™amministrazione, potendo, in questo caso, il secondo graduato chiedere lโ€™utile che avrebbe tratto dallโ€™esecuzione del contratto.

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