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Lavoro giornalistico. Corte di Appello dice si all’Inpgi

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La Corte di Appello di Roma si è pronunciata ancora una volta a favore dell’INPGI sul tema dei criteri di individuazione della subordinazione nel lavoro giornalistico, confermando la valutazione espressa dal Tribunale di Roma in primo grado in merito agli esiti dell’accertamento ispettivo svolto nei confronti di un gruppo editoriale.

In particolare, la Corte ha evidenziato, tra i fattori determinanti ai fini del riconoscimento della subordinazione, la continuativa disponibilità in favore del datore di lavoro anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, al fine di eseguirne direttive e richieste non predeterminate né predeterminabili. Parallelamente è stato ribadito che la subordinazione non è esclusa dal fatto che il giornalista non sia tenuto al rispetto di un orario o alla continuativa permanenza presso il luogo di lavoro, così come non sono dirimenti lo svolgimento di una prestazione non quotidiana o la commisurazione della retribuzione alle attività svolte.

Tali considerazioni discendono dalla natura intellettuale della professione giornalistica, le cui mansioni sono connotate da un ampio margine di autonomia ed in relazione alle quali non può essere applicato il tradizionale concetto di eterodirezione, bensì una forma attenuata di subordinazione, che si concreta nello svolgimento di un’attività non occasionale, volta ad assicurare la copertura delle esigenze informative dell’editore attraverso la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti.

La Corte, nel ricondurre a subordinazione l’attività svolta dai giornalisti, ha sottolineato come essi, pur non presenti in redazione, operavano continuativamente attraverso contatti telefonici con i propri referenti, redigendo sistematicamente articoli sulla base delle direttive che venivano loro impartite a distanza, rimanendo a disposizione tra una prestazione lavorativa e l’altra, riscontrando quindi, nel caso di specie, la sussistenza del criterio dello stabile e funzionale inserimento dei lavoratori nell’organizzazione datoriale.