La Corte di Appello di Roma si รจ pronunciata ancora una volta a favore dellโINPGI sul tema dei criteri di individuazione della subordinazione nel lavoro giornalistico, confermando la valutazione espressa dal Tribunale di Roma in primo grado in merito agli esiti dellโaccertamento ispettivo svolto nei confronti di un gruppo editoriale.
In particolare, la Corte ha evidenziato, tra i fattori determinanti ai fini del riconoscimento della subordinazione, la continuativa disponibilitร in favore del datore di lavoro anche nellโintervallo tra una prestazione e lโaltra, al fine di eseguirne direttive e richieste non predeterminate nรฉ predeterminabili. Parallelamente รจ stato ribadito che la subordinazione non รจ esclusa dal fatto che il giornalista non sia tenuto al rispetto di un orario o alla continuativa permanenza presso il luogo di lavoro, cosรฌ come non sono dirimenti lo svolgimento di una prestazione non quotidiana o la commisurazione della retribuzione alle attivitร svolte.
Tali considerazioni discendono dalla natura intellettuale della professione giornalistica, le cui mansioni sono connotate da un ampio margine di autonomia ed in relazione alle quali non puรฒ essere applicato il tradizionale concetto di eterodirezione, bensรฌ una forma attenuata di subordinazione, che si concreta nello svolgimento di unโattivitร non occasionale, volta ad assicurare la copertura delle esigenze informative dellโeditore attraverso la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti.
La Corte, nel ricondurre a subordinazione lโattivitร svolta dai giornalisti, ha sottolineato come essi, pur non presenti in redazione, operavano continuativamente attraverso contatti telefonici con i propri referenti, redigendo sistematicamente articoli sulla base delle direttive che venivano loro impartite a distanza, rimanendo a disposizione tra una prestazione lavorativa e lโaltra, riscontrando quindi, nel caso di specie, la sussistenza del criterio dello stabile e funzionale inserimento dei lavoratori nell’organizzazione datoriale.





