โProfessionisti iscritti agli Ordini: cosรฌ i calcoli su reddito e calo di attivitร per ottenere i 600 euroโ titola Il Sole 24 Ore che scrive โLโindennitร รจ lโunico aiuto riconosciuto anche dal Dl Rilancio alle categorie iscritte agli Ordini. La norma crea incertezza sui periodi di riferimento.
Di seguito lโarticolo a firma Paolo Meneghetti
Il decreto Rilancio (Dl 34/2020) rimescola le carte sui sostegni ai professionisti. Ora il perimetro dellโintervento รจ chiaro – a meno di modifiche in sede di conversione del decreto – per capire che cosa spetta e a chi bisogna distinguere tra iscritti a una Cassa di previdenza autonoma (le professioni ordinistiche) e quanti, privi di Cassa autonoma, sono iscritti alla gestione separata Inps.
I professionisti con Cassa
Per la prima categoria viene escluso il diritto a percepire il nuovo contributo a fondo perduto, dopo iniziali versioni del decreto che invece lo ricomprendeva: fatto che ha dato origine a forti polemiche da parte dei professionisti. Lโesclusione รจ oggettiva e quindi non piรน condizionata alla circostanza di avere diritto o meno di percepire lโindennitร di 600 euro prevista dal decreto Cura Italia (18/2020, articolo 44).
Per i professionisti ordinistici, dunque, lโunico contributo resta il reddito di ultima istanza – peraltro giร percepito da molti per il mese di marzo e che a maggio potrebbe salire a mille euro – il cui calcolo รจ certamente complesso e deriva da un percorso articolato stabilito con il decreto emanato dal ministero del Lavoro il 28 marzo scorso.
Il Dl Rilancio รจ, perรฒ, intervenuto anche sullโindennitร di 600 euro, precisando che per aprile e maggio non spetta a chi, alla data di presentazione dellโistanza, risulti:
– titolare di pensione;
Il calcolo per lโindennitร
Il primo step da esaminare per capire se spetta lโindennitร consiste nel valutare se si rientri tra i professionisti che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivitร . Il decreto di fine marzo afferma che ricadono in tale condizione:
- I professionisti che nel periodo dโimposta 2018 hanno dichiarato un reddito complessivo (al lordo dei canoni locativi da cedolare secca) non superiore a 35mila euro che abbiamo subito restrizioni da provvedimenti Covid 19. Considerato che le restrizioni da provvedimenti Covid sono state emanate a vario titolo su tutto il territorio nazionale, si puรฒ affermare che se risulta rispettato il tetto reddituale ne deriva il diritto alla percezione dellโindennitร anche per aprile e maggio;
- I professionisti che abbiano dichiarato un reddito 2018 (la norma in realtร parla di ยซreddito percepitoยป, ma va interpretato come ยซdichiaratoยป), calcolato sempre al lordo dei canoni locativi da cedolare secca, compreso tra 35mila e 50mila euro, hanno diritto allโindennitร per aprile e maggio se hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivitร .
Il calo o la cessazione dellโattivitร
Ora si tratta di capire se si รจ verificata tale evenienza. Il decreto del 28 marzo (articolo 2, lettera a) chiarisce che va intesa come cessata lโattivitร se รจ stata chiusa la partita Iva tra il 23 febbraio e il 31 marzo di questโanno. Allo stato attuale non รจ chiaro se vi sarร un aggiornamento del decreto per portare la data al 31 maggio, poichรฉ sembrerebbe non del tutto in linea con la ratio del Dl originario il fatto che colui che ha cessato lโattivitร prima di aprile percepisca anche per i mesi aprile e maggio lโindennitร . Dal punto di vista letterale, tuttavia, in questo casi sembrerebbe spettante la provvidenza.
Inoltre, sempre lโarticolo 2 (lettera b) stabilisce che si deve intendere ridotta o sospesa lโattivitร se si รจ registrata una comprovata riduzione del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al medesimo dato del primo trimestre 2019 di almeno il 33 per cento. Attenzione poichรฉ il parametro di riferimento, in questo caso , non รจ il fatturato (come accade in molte altre provvidenze), bensรฌ il reddito inteso come differenza tra compensi percepiti e costi sostenuti. La norma non cita tra i costi sostenuti le quote di ammortamento dei beni strumentali, che parrebbero quindi da escludere dal conteggio.
Dubbio sul parametro temporale
Come si puรฒ notare la disposizione del decreto di fine marzo era orientata a una verifica che aveva come obiettivo il mese di marzo (il parametro era il primo trimestre reddituale) e la conferma dellโindennitร contenuta nel decreto Rilancio non prevede nuovi parametri riferiti ad altro periodo temporale.
ร, perรฒ, ragionevole pensare che chi ha subito una riduzione reddituale nel primo trimestre 2020 abbia avuto difficoltร economiche anche nei mesi di aprile e maggio 2020, ma sul punto sarร opportuno attendere i primi chiarimenti interpretativi.





