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Enpacl. Il vademecum per il bonus maggio

Lโ€™articolo 13 delย decreto-legge 14 agosto 2020, nยฐ104, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale nยฐ 203, disciplina i criteri e le modalitร  di attribuzione dellโ€™indennitร  a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza relativa al mese di maggio, pari ad euro 1.000.

HAI GIAโ€™ RICEVUTO Lโ€™INDENNITAโ€™ PER I MESI DI MARZO E/O APRILE?

In favore dei soggetti giร  beneficiari dellโ€™indennitร  per i mesi di marzo e/o aprile, a condizione che siano ancora iscritti allโ€™ENPACL,ย lโ€™indennitร  di 1.000 euro per il mese di maggio รจ erogata in via automatica, senza necessitร  di presentare una nuova domanda.

 

DEVI PRESENTARE DOMANDA PER LA PRIMA VOLTA?

Tutti gli altri Consulenti del Lavoro,ย non titolari di pensioneย direttaย (vecchiaia, vecchiaia anticipata, invaliditร , etc.) nรฉ titolari di rapporto diย lavoro subordinato a tempo indeterminato, sino alle ore 24:00 del giornoย 14 settembre 2020ย possono presentare on line la domanda per lโ€™ottenimento dellโ€™indennitร :ย clicca quiย ma prima prepara la copia, su due distinti file, del documento di identitร  in corso di validitร  e del codice fiscale.

Attenzione: per avere diritto allโ€™indennitร  occorre essere in possesso dei seguenti requisiti.

  • aver percepito, nellโ€™anno di imposta 2018, unย reddito professionaleย non superiore a 35.000 euroย e di aver subito la limitazione dellโ€™attivitร  a causa dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dellโ€™emergenza epidemiologica da COVID-19;

oppure

  • aver percepito, nellโ€™anno di imposta 2018, unย reddito professionaleย compreso tra 35.000 euro e 50.000 euroย e di averย chiuso la partita IVAย nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 ovvero di averย subito una riduzione di almeno il 33%ย del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine, il reddito รจ individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nellโ€™esercizio dellโ€™attivitร .

Coloro che si sonoย iscritti tra il 1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, per avere diritto allโ€™indennitร , devono aver percepito, nellโ€™anno di imposta 2018, un reddito professionaleย non superiore a 50.000 euro.

Inoltre, i richiedentiย nonย devono aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; nonย devono essere giร  percettori dei benefici previsti dagli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 18/2020, convertito con la legge 27/2020; di quelli disciplinati dagli artt. 9 e 12 del decreto-legge 104/2020; degli ulteriori benefici di cui agli artt. 84, 85 e 98 del decreto-legge 34/2020, convertito con la legge 77/2020; delย โ€˜reddito di cittadinanzaโ€™ย di cui al decreto-legge 4/2019, convertito dalla legge 26/2019; del โ€˜reddito di emergenzaโ€™ย di cui allโ€™art. 82 del citato decreto-legge 34/2020.

Infine, si segnala che lโ€™ENPACL รจ tenuto aย comunicare lโ€™elenco dei soggetti ai quali viene corrisposta lโ€™indennitร ย al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dellโ€™economia e delle finanze, allโ€™Agenzia delle entrate nonchรฉ allโ€™INPS.

Per ogni altra informazione scrivere aย http://helpdesk.enpacl.it/

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