Lโarticolo 13 delย decreto-legge 14 agosto 2020, nยฐ104, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale nยฐ 203, disciplina i criteri e le modalitร di attribuzione dellโindennitร a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza relativa al mese di maggio, pari ad euro 1.000.
HAI GIAโ RICEVUTO LโINDENNITAโ PER I MESI DI MARZO E/O APRILE?
In favore dei soggetti giร beneficiari dellโindennitร per i mesi di marzo e/o aprile, a condizione che siano ancora iscritti allโENPACL,ย lโindennitร di 1.000 euro per il mese di maggio รจ erogata in via automatica, senza necessitร di presentare una nuova domanda.
DEVI PRESENTARE DOMANDA PER LA PRIMA VOLTA?
Tutti gli altri Consulenti del Lavoro,ย non titolari di pensioneย direttaย (vecchiaia, vecchiaia anticipata, invaliditร , etc.) nรฉ titolari di rapporto diย lavoro subordinato a tempo indeterminato, sino alle ore 24:00 del giornoย 14 settembre 2020ย possono presentare on line la domanda per lโottenimento dellโindennitร :ย clicca quiย ma prima prepara la copia, su due distinti file, del documento di identitร in corso di validitร e del codice fiscale.
Attenzione: per avere diritto allโindennitร occorre essere in possesso dei seguenti requisiti.
- aver percepito, nellโanno di imposta 2018, unย reddito professionaleย non superiore a 35.000 euroย e di aver subito la limitazione dellโattivitร a causa dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dellโemergenza epidemiologica da COVID-19;
oppure
- aver percepito, nellโanno di imposta 2018, unย reddito professionaleย compreso tra 35.000 euro e 50.000 euroย e di averย chiuso la partita IVAย nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 ovvero di averย subito una riduzione di almeno il 33%ย del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine, il reddito รจ individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nellโesercizio dellโattivitร .
Coloro che si sonoย iscritti tra il 1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, per avere diritto allโindennitร , devono aver percepito, nellโanno di imposta 2018, un reddito professionaleย non superiore a 50.000 euro.
Inoltre, i richiedentiย nonย devono aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; nonย devono essere giร percettori dei benefici previsti dagli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 18/2020, convertito con la legge 27/2020; di quelli disciplinati dagli artt. 9 e 12 del decreto-legge 104/2020; degli ulteriori benefici di cui agli artt. 84, 85 e 98 del decreto-legge 34/2020, convertito con la legge 77/2020; delย โreddito di cittadinanzaโย di cui al decreto-legge 4/2019, convertito dalla legge 26/2019; del โreddito di emergenzaโย di cui allโart. 82 del citato decreto-legge 34/2020.
Infine, si segnala che lโENPACL รจ tenuto aย comunicare lโelenco dei soggetti ai quali viene corrisposta lโindennitร ย al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dellโeconomia e delle finanze, allโAgenzia delle entrate nonchรฉ allโINPS.
Per ogni altra informazione scrivere aย http://helpdesk.enpacl.it/





