Sostegno lavoratori con figli minori. Pubblicato in G.U. il Decreto legge

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” in vigore dal 13 marzo 2021.

Dallo smartworkind al bonus baby-sitting, le misure messe in campo dal Governo sono dirette anche ai lavoratori autonomi, liberi professionisti ordinistici compresi, che hanno figli minori.

Vediamo le  misure:

La prestazione di lavoro in smartworking è prevista anche per il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, tutto il periodo in cui il figlio è in DAD oppure è in quarantena o malato di Covid.

Nei casi sopra citati, nel caso in cui per il lavoro del genitore non è prevista la modalità in smartworking questo può astenersi dal lavoro, ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con espresso divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro..

Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione in luogo della retribuzione stessa;

Inoltre, il D.L. dispone che i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze  connesse all’emergenza epidemiologica, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, per i figli conviventi minori di 14 anni, possano scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali e secondo le condizioni dettate dal Decreto.

Il  bonus  e’  altresi’  riconosciuto   ai lavoratori autonomi  non  iscritti  all’INPS,  subordinatamente  alla comunicazione da  parte  delle  rispettive  casse  previdenziali  del numero  dei  beneficiari.  La  fruizione  del   bonus   per   servizi integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo  e’  incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui  all’articolo  1,  comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di  cui  al presente comma puo’ essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al  congedo  di  cui  al  comma  2  e  comunque  in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

Le modalità operative per accedere ai benefici in questione verranno stabilite dall’INPS.

Per maggiori dettagli, consulta il Decreto.